Art. 116. (Avanzamento) I posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore di esercizio sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i dirigenti di esercizio che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. I posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio, salvo quanto previsto dal successivo art. 117, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i revisori di esercizio che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica medesima, fermo restando il disposto dei precedenti articoli 41 e 42. Tali periodi di anzianita' sono ridotti di due anni per gli impiegati dello stesso ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, muniti di diploma di laurea o titolo equipollente. I posti disponibili nella qualifica di dirigente di ufficio sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i capi ufficio che abbiano compiuto nella rispettiva qualifica cinque anni di effettivo servizio. I posti disponibili nella qualifica di capo ufficio, salvo quanto previsto dal successivo art. 117, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli operatori di esercizio che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42. I posti disponibili nella qualifica di sorvegliante capo, ed assimilata, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i portalettere ed assimilati che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. I posti disponibili nella qualifica di portalettere, ed assimilata, sono conferiti mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i fattorini ed equiparati che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto dei precedenti articoli 41 e 42. Le promozioni alla terza e seconda qualifica nelle tabelle XII e XIII di cui all'art. 115 sono conferite con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo per le corrispondenti qualifiche; le promozioni alla terza e seconda qualifica nelle tabelle XV, XVI, XVII e XVIII sono conferite con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto per le corrispondenti qualifiche; le promozioni alla terza e seconda qualifica nelle tabelle XX e XXI sono conferite con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo per le corrispondenti qualifiche. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto: