Art. 116. 
                            (Avanzamento) 
 
  I posti disponibili  nella  qualifica  di  dirigente  superiore  di
esercizio sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito
comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito  assoluto,
ai quali sono ammessi i dirigenti di esercizio che, alla  data  dello
scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo  servizio  nella
qualifica. 
  I posti disponibili nella  qualifica  di  dirigente  di  esercizio,
salvo quanto previsto dal successivo art. 117, sono conferiti per due
quinti mediante scrutinio per merito comparativo  e  per  tre  quinti
mediante scrutinio per merito  assoluto,  ai  quali  sono  ammessi  i
revisori di esercizio che abbiano compiuto sette  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica medesima, fermo  restando  il  disposto  dei
precedenti articoli 41 e 42. 
  Tali periodi di  anzianita'  sono  ridotti  di  due  anni  per  gli
impiegati dello stesso ruolo, in servizio alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, muniti di diploma  di  laurea  o  titolo
equipollente. 
  I posti disponibili nella qualifica di dirigente  di  ufficio  sono
conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo  e
per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali  sono
ammessi  i  capi  ufficio  che  abbiano  compiuto  nella   rispettiva
qualifica cinque anni di effettivo servizio. 
  I posti disponibili nella qualifica di capo ufficio,  salvo  quanto
previsto dal successivo  art.  117,  sono  conferiti  per  un  quinto
mediante scrutinio  per  merito  comparativo  e  per  quattro  quinti
mediante scrutinio per merito assoluto, ai  quali  sono  ammessi  gli
operatori di esercizio che abbiano compiuto sette anni  di  effettivo
servizio nella qualifica,  fermo  restando  il  disposto  di  cui  ai
precedenti articoli 41 e 42. 
  I posti  disponibili  nella  qualifica  di  sorvegliante  capo,  ed
assimilata, sono conferiti per  due  quinti  mediante  scrutinio  per
merito comparativo e per tre quinti  mediante  scrutinio  per  merito
assoluto, ai quali sono ammessi  i  portalettere  ed  assimilati  che
abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. 
  I posti disponibili nella qualifica di portalettere, ed assimilata,
sono conferiti mediante scrutinio per merito assoluto al  quale  sono
ammessi i fattorini ed equiparati che abbiano compiuto sette anni  di
effettivo servizio nella qualifica, fermo restando  il  disposto  dei
precedenti articoli 41 e 42. 
  Le promozioni alla terza e seconda qualifica nelle  tabelle  XII  e
XIII di cui  all'art.  115  sono  conferite  con  l'osservanza  delle
disposizioni di cui ai  precedenti  commi  primo  e  secondo  per  le
corrispondenti  qualifiche;  le  promozioni  alla  terza  e   seconda
qualifica nelle tabelle XV, XVI, XVII  e  XVIII  sono  conferite  con
l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi  quarto  e
quinto per le corrispondenti qualifiche; le promozioni alla  terza  e
seconda  qualifica  nelle  tabelle  XX  e  XXI  sono  conferite   con
l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti  commi  sesto  e
settimo per le corrispondenti qualifiche. 
  Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono  nel  ruolo
quelli promossi per merito assoluto: