Art. 118. (Norme di inquadramento) Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U di cui all'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, e' inquadrato nelle qualifiche stabilite dall'art. 115, secondo la corrispondenza appresso specificata: Parte di provvedimento in formato grafico Gli impiegati di cui alla tabella G dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano una qualifica non superiore a segretario sono inquadrati, nella prima attivazione del presente decreto, nella nuova qualifica di segretario di cui alla tabella VIII dell'art. 114, a prescindere dalla disponibilita' di posti. Dopo le prime promozioni alla qualifica di segretario principale in attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, gli impiegati che hanno partecipato ai relativi scrutini, anche se promossi, sono ammessi a domanda agli scrutini di prima attuazione del presente decreto per la promozione a dirigente di esercizio di cui alla tabella XI dell'art. 115. Gli impiegati che successivamente alle promozioni di cui ai precedenti commi rivestono la qualifica di segretario saranno inquadrati, con effetto dal 1 luglio 1970, nella qualifica di revisore di esercizio, nel limite dei posti disponibili, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 134 e nell'ordine del ruolo di provenienza salvo che non chiedano, entro sessanta giorni dalla data dello scrutinio per le prime promozioni a dirigente di esercizio, di rimanere nella predetta qualifica di segretario. Gli impiegati che rivestivano la qualifica di capo ufficio superiore e quelli che rivestivano la qualifica di capo ufficio di 1ยช classe sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nella qualifica di dirigente di ufficio; i primi hanno precedenza sui secondi. Nella prima attuazione del presente decreto agli impiegati che rivestivano la qualifica di capo ufficio principale e di capo ufficio e' attribuito il trattamento economico relativo alla nuova qualifica di capo ufficio ed operatore principale, ferma restando, in via provvisoria, la distinzione nei due ruoli di cui alle tabelle L ed M dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27. Le prime promozioni alla qualifica di dirigente di ufficio sono conferite avuto riguardo al numero di posti fissato dal 1 gennaio 1971 per le predette tabelle L ed M dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27. Dopo le promozioni di cui al precedente comma gli impiegati rimasti nelle qualifiche di capo ufficio principale e di capo ufficio saranno inseriti nella nuova qualifica di capo ufficio e operatore principale secondo la data di iscrizione in ruolo nelle predette qualifiche di provenienza. I vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale n. 2261 del 27 giugno 1970 per la nomina alla qualifica di vice segretario del ruolo organico di cui alla tabella G dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, sono collocati nelle qualifiche di segretario e di revisore di esercizio secondo la preferenza da indicare, nell'ordine della graduatoria, e nei limiti dei posti disponibili in ciascuna di dette qualifiche.