Art. 118. 
                      (Norme di inquadramento) 
 
  Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle F, G, H, I,  L,
M, N, O, P, Q, S, T, U di cui all'allegato I alla legge  11  febbraio
1970, n. 27, e' inquadrato nelle qualifiche stabilite dall'art.  115,
secondo la corrispondenza appresso specificata: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Gli impiegati di cui alla tabella G dell'allegato I alla  legge  11
febbraio 1970, n. 27, che  anteriormente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto rivestivano una qualifica non superiore a
segretario sono inquadrati,  nella  prima  attivazione  del  presente
decreto, nella nuova qualifica di segretario di cui alla tabella VIII
dell'art. 114, a prescindere dalla disponibilita' di posti. 
  Dopo le prime promozioni alla qualifica di segretario principale in
attuazione delle disposizioni contenute  nel  presente  decreto,  gli
impiegati che  hanno  partecipato  ai  relativi  scrutini,  anche  se
promossi, sono ammessi a domanda agli scrutini  di  prima  attuazione
del presente decreto per la promozione a dirigente  di  esercizio  di
cui alla tabella XI dell'art. 115. 
  Gli  impiegati  che  successivamente  alle  promozioni  di  cui  ai
precedenti  commi  rivestono  la  qualifica  di  segretario   saranno
inquadrati, con  effetto  dal  1  luglio  1970,  nella  qualifica  di
revisore  di  esercizio,  nel  limite  dei  posti  disponibili,   con
l'osservanza delle disposizioni dell'art. 134 e nell'ordine del ruolo
di provenienza salvo che non chiedano, entro  sessanta  giorni  dalla
data  dello  scrutinio  per  le  prime  promozioni  a  dirigente   di
esercizio, di rimanere nella predetta qualifica di segretario. 
  Gli  impiegati  che  rivestivano  la  qualifica  di  capo   ufficio
superiore e quelli che rivestivano la qualifica di capo ufficio di 1ยช
classe sono inquadrati, secondo l'ordine del  ruolo  di  provenienza,
nella qualifica di dirigente di ufficio; i primi hanno precedenza sui
secondi. 
  Nella prima attuazione del  presente  decreto  agli  impiegati  che
rivestivano la qualifica di capo ufficio principale e di capo ufficio
e' attribuito il trattamento economico relativo alla nuova  qualifica
di capo ufficio ed  operatore  principale,  ferma  restando,  in  via
provvisoria, la distinzione nei due ruoli di cui alle tabelle L ed  M
dell'allegato I  alla  legge  11  febbraio  1970,  n.  27.  Le  prime
promozioni alla qualifica di  dirigente  di  ufficio  sono  conferite
avuto riguardo al numero di posti fissato dal 1 gennaio 1971  per  le
predette tabelle L ed M dell'allegato I alla legge 11 febbraio  1970,
n. 27. 
  Dopo le promozioni di cui al precedente comma gli impiegati rimasti
nelle qualifiche di capo ufficio principale e di capo ufficio saranno
inseriti nella nuova qualifica di capo ufficio e operatore principale
secondo la data di iscrizione in ruolo nelle predette  qualifiche  di
provenienza. 
  I vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale  n.  2261
del 27 giugno 1970 per la nomina alla qualifica  di  vice  segretario
del ruolo organico di cui alla tabella G dell'allegato I  alla  legge
11  febbraio  1970,  n.  27,  sono  collocati  nelle  qualifiche   di
segretario e di  revisore  di  esercizio  secondo  la  preferenza  da
indicare, nell'ordine della  graduatoria,  e  nei  limiti  dei  posti
disponibili in ciascuna di dette qualifiche.