Art. 119. 
          (Personale dell'esercizio per gli uffici locali) 
 
  Il personale dell'esercizio per gli uffici locali e' distinto  come
segue: 
    

                                                     TABELLA XXII (a)

                            Qualifiche                      Posti
                                ---                           ---
Direttore di ufficio locale di gruppo A . . . . . . . . . . . 135
Direttore di ufficio locale di gruppo B . . . . . . . . . . . 609
Direttore di ufficio locale di gruppo C . . . . . . . . . . . 610
                                                              ---
                                            Totale. . . . . .1.354
------------
  (a)  Con  decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni,
di  concerto  con  il  Ministro per il tesoro, sentita la Commissione
centrale per gli uffici locali, saranno variati i punti necessari per
la  classificazione  degli  uffici  locali,  previsti dall'art. 3 del
regolamento  di esecuzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  3  agosto  1968,  n.  1505,  in  relazione alle modifiche
dell'organico  di  ciascuna qualifica apportate in applicazione della
presente tabella. Ai sensi dell'art. 24 del testo unico approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con
decreto  del  Ministro  per  le  Poste e le telecomunicazioni saranno
annualmente apportate all'organico complessivo della presente tabella
ed  alla  dotazione  organica  di  posti  di  ciascuna  qualifica  le
necessarie  variazioni  in  dipendenza  delle modifiche nel numero di
posti  verificatesi  sino  al  31  dicembre  di  ogni  anno,  per  la
istituzione,  soppressione  variazione  di  classifica  degli  uffici
locali,  mantenendo  tra  le  varie  qualifiche i rapporti risultanti
dalla presente tabella.
    
    


                                                    TABELLA XXIII (b)

                            Qualifiche                    Posti
                               ---                         ---
Direttore di ufficio locale di gruppo D . . . . . . . . . .4.455
Direttore di ufficio locale di gruppo E
  ed operatore principale U.L.A. . . . . . . . . . . . . .20.048
Operatore U.L.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.049
                                                            ---
                                            Totale . . . .44.552
------------
  (b)  Con  decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni,
di  concerto  con  il  Ministro per il tesoro, sentita la Commissione
centrale per gli uffici locali, saranno variati i punti necessari per
la  classificazione  degli  uffici  locali  e delle agenzie, previsti
dall'art.  3  del regolamento di esecuzione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, in relazione alle
modifiche  dell'organico  delle  qualifiche  di  direttore di ufficio
locale apportate in applicazione della presente tabella.
  Ai  sensi  dell'art.  24  del testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con decreto del
Ministro  per  le  poste  e  le telecomunicazioni saranno annualmente
apportate  all'organico  complessivo  della  presente tabella ed alla
dotazione  organica  di  posti  di  ciascuna  qualifica le necessarie
variazioni   in  dipendenza  delle  modifiche  nel  numero  di  posti
verificatesi  sino  al  31 dicembre di ogni anno, per la istituzione,
soppressione,  variazione  di  classifica degli uffici locali e delle
agenzie,  variazioni  all'assegno  del  personale,  mantenendo tra le
varie qualifiche i rapporti risultanti dalla presente tabella.
  A  decorrere  dal  1  gennaio  1971,  la  qualifica di direttore di
ufficio  locale di gruppo E del quadro A del ruolo della carriera del
personale  esecutivo  degli uffici locali e quella di primo ufficiale
del  quadro  B  del  ruolo stesso sono unificate nella qualifica, con
unica  dotazione organica, di direttore di ufficio locale di gruppo E
ed  operatore  principale,  prevista  dalla  presente  tabella. Nella
qualifica  stessa  sono  inseriti,  senza  tener  conto del quadro di
provenienza,  i  direttori  di  ufficio locale di gruppo E ed i primi
ufficiali,  secondo  l'ordine  di anzianita' determinato ai sensi del
secondo  comma  dell'art. 15 del regolamento di esecuzione, approvato
con  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
Essi conservano le anzianita' di carriera e di qualifica possedute.
  Dalla  stessa data del 1 gennaio 1971 e' soppresso il secondo comma
dell'art.  53  del  testo  unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.
  Le  norme  di  cui  al primo e secondo comma dell'art. 82 del testo
unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto
1967, n. 1417, valgono anche per gli operatori principali U.L.A.
  Gli operatori principali, oltre a svolgere le mansioni previste per
gli  operatori, coadiuvano i direttori di ufficio locale, anche nello
svolgimento  dell'azione  di  controllo,  e possono essere incaricati
della  reggenza  di  uffici  locali e della titolarita' o reggenza di
agenzie. 
    
    


                                                     TABELLA XXIV (c)

                            Qualifiche                     Posti
                               ---                          ---       
Portalettere superiore ed assimilate . . . . . . . . . . . .2.612
Portalettere ed assimilate. . . . . . . . . . . . . . . . .15.671
Fattorino ed assimilate. . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.835
                                                             ---
                                            Totale. . . . .26.118
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  (c) Ai sensi dell'art. 24 del testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con decreto del
Ministro  per  le  poste  e  le telecomunicazioni saranno annualmente
apportate  all'organico  complessivo  della  presente tabella ed alla
dotazione  organica  di  posti  di  ciascuna  qualifica le necessarie
variazioni   in  dipendenza  delle  modifiche  del  numero  di  posti
verificatesi  sino  al  31  dicembre di ogni anno per la istituzione,
soppressione  di  posti  e variazione all'assegno del personale della
presente  tabella,  mantenendo  fra  le  varie  qualifiche i rapporti
risultanti dalla tabella medesima.