Art. 154. (Competenza) Per il personale degli uffici periferici la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza e' devoluta, per ogni amministrazione, all'ufficio periferico con circoscrizione provinciale o superiore; nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di eta', il trattamento di quiescenza normale e' liquidato dall'ufficio precedentemente indicato in base al provvedimento di cessazione dal servizio trasmesso dall'organo competente ovvero in base a una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi verificate le condizioni previste per il diritto a detto trattamento. Per il collocamento a riposo e per la liquidazione del trattamento di quiescenza del personale in servizio presso le amministrazioni centrali, dei dirigenti degli uffici periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale nonche' per il personale collocato fuori ruolo o comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici provvede l'amministrazione centrale a cui il dipendente appartiene. Gli uffici centrali e periferici competenti a disporre il collocamento a riposo e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, ai sensi dei commi precedenti sono stabiliti, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente e con il Ministro per il tesoro. Il Ministero di grazia e giustizia liquida il trattamento di quiescenza dei magistrati ordinari e del personale, centrale e periferico, dipendente dal Ministero stesso nonche' del personale degli archivi notarili; la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede per i magistrati e per il personale del Consiglio di Stato e della Corte dei conti nonche' per il personale dell'Avvocatura dello Stato. Restano ferme le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico, secondo le quali il collocamento a riposo di determinate categorie di dipendenti dello Stato e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale nei casi in cui ai dipendenti uffici periferici siano demandati compiti di carattere esclusivamente tecnico.