Art. 155. 
            (Cessazione dal servizio per limiti di eta') 
 
  La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta' la
liquidazione del trattamento di quiescenza  sono  disposte,  ove  non
ostino particolari motivi, con unico decreto. 
  Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai  fini  della
riversibilita' della pensione, generalita' della moglie e  dei  figli
minorenni. 
  Il provvedimento e' trasmesso ai  competenti  organi  di  controllo
almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di eta'. 
  All'atto  della  cessazione  dal  servizio  copia  del  decreto  di
liquidazione e' consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che  ne
rilascia ricevuta. 
  Qualora non sia possibile assicurare il  pagamento  della  pensione
dalla  data  di  decorrenza,  si  provvede  alla  corresponsione  del
trattamento provvisorio ai sensi dell'art. 162.