Art. 155. (Cessazione dal servizio per limiti di eta') La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta' la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico decreto. Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della riversibilita' della pensione, generalita' della moglie e dei figli minorenni. Il provvedimento e' trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di eta'. All'atto della cessazione dal servizio copia del decreto di liquidazione e' consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta. Qualora non sia possibile assicurare il pagamento della pensione dalla data di decorrenza, si provvede alla corresponsione del trattamento provvisorio ai sensi dell'art. 162.