Art. 46. Sociologo dirigente Il sociologo dirigente svolge attivita' inerenti alla sua specifica competenza (o qualificazione) professionale, nonche' attivita' di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unita' operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli. A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unita' assegnatagli impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione. Puo' avocare alla sua diretta responsabilita' attivita' specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate nonche' delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica. Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attivita'. Le attivita' svolte dal sociologo dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresi', una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attivita' di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attivita' di educazione sanitaria.