Art. 101.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Destinazione dei valori confiscati
a seguito di operazioni antidroga
1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei
reati previsti dal presente testo unico per il delitto di
sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono
destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e
repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a
livello internazionale mediante interventi finalizzati alla
collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di
polizia dei Paesi interessati.
2. A tal fine il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare
piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento
delle attivita' del Servizio centrale antidroga nonche' dei mezzi e
delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica
sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza,
impiegate per l'attivita' di prevenzione e repressione dei traffici
illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una
coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della
pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono
approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato
nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'art. 18
della legge 1 aprile 1981, n. 121, al quale e' chiamato a
partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.
4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1
affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello
Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno - rubrica "Sicurezza pubblica".