Art. 102.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Notizie di procedimenti penali
1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali
di polizia giudiziaria, appositamente delegati, puo' chiedere
all'autorita' giudiziaria competente copie di atti processuali e
informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per
la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti
dal presente testo unico, nonche' per la raccolta e per la
elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per
gli stessi delitti.
2. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le
informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso
di richiesta provvede entro quarantotto ore.
3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2
sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli
organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte
specifiche intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze
stupefacenti o psicotrope e alla criminalita' organizzata.
4. Se l'autorita' giudiziaria ritiene di non poter derogare al
segreto di cui all'art. 329 del codice di procedura penale, dispone
con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il
tempo strettamente necessario.
Nota all'art. 102:
- Il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale
e' il seguente:
"Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti di
indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando
l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non
oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando e' necessario per la prosecuzione delle
indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto
previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato,
la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal
caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la
segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal
segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo'
disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando
l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto
puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli
atti o notizie specifiche relative a determinate
operazioni".