Art. 102. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) 
                   Notizie di procedimenti penali 
  1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di  ufficiali
di  polizia  giudiziaria,  appositamente  delegati,   puo'   chiedere
all'autorita' giudiziaria competente  copie  di  atti  processuali  e
informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili  per
la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti  previsti
dal  presente  testo  unico,  nonche'  per  la  raccolta  e  per   la
elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle  indagini  per
gli stessi delitti. 
  2.  L'autorita'  giudiziaria  puo'  trasmettere  le  copie   e   le
informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel  caso
di richiesta provvede entro quarantotto ore. 
  3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi  1  e  2
sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere  comunicate  agli
organi di polizia degli Stati esteri  con  i  quali  siano  raggiunte
specifiche intese per la lotta al traffico  illecito  delle  sostanze
stupefacenti o psicotrope e alla criminalita' organizzata. 
  4. Se l'autorita' giudiziaria ritiene  di  non  poter  derogare  al
segreto di cui all'art. 329 del codice di procedura  penale,  dispone
con decreto motivato che la trasmissione  sia  procrastinata  per  il
tempo strettamente necessario. 
 
          Nota all'art. 102:
             -  Il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale
          e' il seguente:
             "Art.  329  (Obbligo  del  segreto).  -  1.  Gli atti di
          indagine compiuti dal pubblico ministero  e  dalla  polizia
          giudiziaria   sono   coperti  dal  segreto  fino  a  quando
          l'imputato non ne possa avere conoscenza e,  comunque,  non
          oltre la chiusura delle indagini preliminari.
             2.  Quando  e'  necessario  per  la  prosecuzione  delle
          indagini, il pubblico ministero puo', in  deroga  a  quanto
          previsto  dall'art.  114, consentire, con decreto motivato,
          la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal
          caso,   gli  atti  pubblicati  sono  depositati  presso  la
          segreteria del pubblico ministero.
             3.  Anche  quando  gli  atti  non  sono piu' coperti dal
          segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
          di  necessita'  per  la  prosecuzione  delle indagini, puo'
          disporre con decreto motivato:
               a)  l'obbligo  del  segreto  per  singoli atti, quando
          l'imputato lo consente o  quando  la  conoscenza  dell'atto
          puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
               b)  il  divieto  di pubblicare il contenuto di singoli
          atti  o   notizie   specifiche   relative   a   determinate
          operazioni".