Art. 103.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Controlli ed ispezioni
1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste
dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia
di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facolta' di
visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'art. 2, comma 1,
lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la
prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al
controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli
effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano
essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei
controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi
moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della
Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida
entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle
finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle
competenze istituzionali.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di
particolare necessita' ed urgenza che non consentano di richiedere
l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono
altresi' procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e
comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il
quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le
successive quarantotto ore.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno
proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi
dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente
all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.
Note all'art. 103:
- Gli articoli 19 e 20 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
D.P.R. n. 43/1973, sono cosi' formulati:
"Art. 19 (Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di
trasporto e sui bagagli delle persone). - I funzionari
doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni
stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre
leggi la cui applicazione e' demandata alle dogane, possono
procedere, direttamente od a mezzo dei militari della
Guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di
qualsiasi genere che attraversano la linea doganale in
corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli
spazi stessi. Quando sussistono fondati sospetti di
irregolarita' i mezzi di trasporto predetti possono essere
sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici
particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali
occultamenti di merci.
Il detentore del veicolo e' tenuto a prestare la propria
collaborazione per l'esecuzione delle verifiche predette,
osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli
organi doganali.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in
possesso delle persone che attraversano la linea doganale
in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano
negli spazi stessi.
Art. 20 (Controllo dognale delle persone). - I
funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle
disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e
delle altre leggi la cui applicazione e' demandata alle
dogane, possono invitare coloro che per qualsiasi motivo
circolano nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli
oggetti ed i valori portati sulla persona.
In caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di
sospetto il capo del servizio puo' disporre, con apposito
provvedimento scritto specificatamente motivato, che le
persone suddette vengano sottoposte a perquisizione
personale.
Della perquisizione e' redatto processo verbale, che,
insieme al provvedimento anzidetto, deve essere trasmesso
entro quarantotto ore alla procura della Repubblica
competente.
Il procuratore della Repubblica, se riconosce legittimo
il provvedimento, lo convalida entro le successive
quarantotto ore".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera o), della legge
n. 349/1989 (Delega al Governo ad adottare norme per
l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle
disposizioni legislative in materia doganale, per la
riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e
imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia
di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di
applicazione delle discipline doganali ai predetti
magazzini generali, nonche' delega ad adottare un testo
unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e
di consumo e' il seguente:
"1. Le norme da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 1,
daranno compiuta attuazione alle direttive n. 79/695/CEE
del Consiglio del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE della
commissione del 17 dicembre 1981, relative
all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera
pratica delle merci, ed alle direttive n. 81/177/CEE del
Consiglio del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE della
commissione del 23 aprile 1982, relative all'armonizzazione
delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, e
provvederanno al riordinamento degli istituti doganali ed
alla revisione delle procedure di accertamento e controllo,
in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
(omissis);
o) il Ministro delle finanze procedera', con proprio
decreto, al coordinamento delle attivita' di controllo dei
funzionari doganali con quelle di altri organi
dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di
finanza".