Art. 97.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Acquisto simulato di droga
1. Fermo il disposto dell'art. 51 del codice penale, non sono
punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unita'
specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi
di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in
esecuzione di operazioni anti-crimine specificatamente disposte dal
Servizio centrale antidroga o, d'intesa con questo, dal questore o
dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza
o dal comandante del nucleo di polizia tributaria, procedono
all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e' data
immediata e dettagliata comunicazione al Servizio centrale antidroga
ed all'autorita' giudiziaria. Questa, se richiesta dalla polizia
giudiziaria, puo', con decreto motivato, differire il sequestro fino
alla conclusione delle indagini.
Nota all'art. 97:
- Il testo dell'art. 51 del codice penale e' il
seguente:
"Art. 51 (Esercizio di un diritto o adempimento di un
dovere). L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un
dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine
legittimo della pubblica autorita' esclude la punibilita'.
Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine
dell'autorita', del reato risponde sempre il pubblico
ufficiale che ha dato l'ordine.
Risponde del reato altresi' chi ha eseguito l'ordine,
salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire
a un ordine legittimo.
Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando
la legge non gli consente alcun sindacato sulla
legittimita' dell'ordine".