Art. 98. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) 
Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro.
                    Collaborazione internazionale 
  1. L'autorita' giudiziaria puo', con  decreto  motivato,  ritardare
l'emissione  o   disporre   che   sia   ritardata   l'esecuzione   di
provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando  sia  necessario
per   acquisire   rilevanti    elementi    probatori    ovvero    per
l'individuazione o la cattura dei responsabili  dei  delitti  di  cui
agli articoli 73 e 74. 
  2. Per gli stessi  motivi  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria
addetti alle unita' specializzate  antidroga,  nonche'  le  autorita'
doganali,  possono  omettere  o  ritardare  gli  atti  di  rispettiva
competenza dandone immediato avviso, anche telefonico,  all'autorita'
giudiziaria, che puo' disporre diversamente, ed al Servizio  centrale
antidroga  per  il   necessario   coordinamento   anche   in   ambito
internazionale. L'autorita' procedente  trasmette  motivato  rapporto
all'autorita' giudiziaria entro quarantotto ore. 
  3. L'autorita' giudiziaria impartisce alla polizia  giudiziaria  le
disposizioni   di   massima   per   il   controllo   degli   sviluppi
dell'attivita'  criminosa,  comunicando  i   provvedimenti   adottati
all'autorita' giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione
deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si  prevede
sia effettuato il transito in  uscita  dal  territorio  dello  Stato,
ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato,  delle  sostanze
stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art. 70. 
  4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi  1,  2  e  3
possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo
provvedimento deve essere emesso  entro  le  successive  ventiquattro
ore.