Art. 98.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro.
Collaborazione internazionale
1. L'autorita' giudiziaria puo', con decreto motivato, ritardare
l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di
provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario
per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per
l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui
agli articoli 73 e 74.
2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria
addetti alle unita' specializzate antidroga, nonche' le autorita'
doganali, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva
competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorita'
giudiziaria, che puo' disporre diversamente, ed al Servizio centrale
antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito
internazionale. L'autorita' procedente trasmette motivato rapporto
all'autorita' giudiziaria entro quarantotto ore.
3. L'autorita' giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le
disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi
dell'attivita' criminosa, comunicando i provvedimenti adottati
all'autorita' giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione
deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede
sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato,
ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze
stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art. 70.
4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo
provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro
ore.