Art. 99. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) 
Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere 
   al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
  1. La nave italiana  da  guerra  o  in  servizio  di  polizia,  che
incontri in mare territoriale o in  alto  mare  una  nave  nazionale,
anche da diporto, che si sospetta  essere  adibita  al  trasporto  di
sostanze stupefacenti  o  psicotrope,  puo'  fermarla,  sottoporla  a
visita ed a perquisizione del carico, catturarla  e  condurla  in  un
porto dello Stato o nel porto estero piu' vicino, in cui risieda  una
autorita' consolare. 
  2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle
acque territoriali e, al di fuori  di  queste,  nei  limiti  previsti
dalle norme dell'ordinamento internazionale. 
  3. Le disposizioni  dei  commi  1  e  2  si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche agli aeromobili.