Art. 99.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere
al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che
incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale,
anche da diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di
sostanze stupefacenti o psicotrope, puo' fermarla, sottoporla a
visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un
porto dello Stato o nel porto estero piu' vicino, in cui risieda una
autorita' consolare.
2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle
acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti
dalle norme dell'ordinamento internazionale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto
compatibili, anche agli aeromobili.