Art. 64. 1. Le controversie relative ai tributi amministrati dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette pendenti presso l'Amministrazione o davanti all'autorita' giudiziaria alla data di entrata in vigore della presente legge per violazioni commesse fino al 30 settembre 1991, possono, su istanza del contribuente, essere definite con il pagamento dei tributi, accertati dagli uffici impositori, ove dovuti, e del 20 per cento del minimo della relativa pena pecuniaria. 2. Le violazioni commesse fino al 30 settembre 1991 relative ai tributi di cui al comma 1, costituenti reati suscettibili di definizione in via amministrativa, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere, ad istanza dell'interessato, estinte con il pagamento dei tributi accertati ove dovuti e del 20 per cento del minimo della sanzione pecuniaria applicabile. 3. Per le infrazioni di cui ai commi 1 e 2, non ancora accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati potranno ottenere l'estinzione, nei limiti dei fatti spontaneamente dichiarati nell'istanza. 4. Le istanze irrevocabili, di cui ai commi 1 e 2, dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il pagamento effettuato nei termini e modalita' stabilite nell'apposito decreto ministeriale. L'osservanza di tali condizioni comporta l'abbandono delle indennita' di mora e degli interessi e la compensazione delle spese di lite.