Art. 64. 
 
  1.  Le  controversie   relative   ai   tributi   amministrati   dal
dipartimento delle dogane e delle imposte indirette  pendenti  presso
l'Amministrazione o davanti all'autorita' giudiziaria  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge per violazioni  commesse  fino
al 30 settembre 1991, possono, su istanza  del  contribuente,  essere
definite  con  il  pagamento  dei  tributi,  accertati  dagli  uffici
impositori, ove dovuti, e del 20 per cento del minimo della  relativa
pena pecuniaria. 
  2. Le violazioni commesse fino al 30  settembre  1991  relative  ai
tributi  di  cui  al  comma  1,  costituenti  reati  suscettibili  di
definizione in via amministrativa, accertate alla data di entrata  in
vigore  della   presente   legge,   potranno   essere,   ad   istanza
dell'interessato, estinte con il pagamento dei tributi accertati  ove
dovuti e del 20  per  cento  del  minimo  della  sanzione  pecuniaria
applicabile. 
  3. Per le infrazioni di cui ai commi 1 e 2,  non  ancora  accertate
alla data di entrata in vigore della presente legge, gli  interessati
potranno ottenere l'estinzione, nei limiti dei  fatti  spontaneamente
dichiarati nell'istanza. 
  4. Le istanze irrevocabili, di cui ai commi 1 e 2, dovranno  essere
presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ed il pagamento effettuato  nei  termini  e  modalita'
stabilite nell'apposito decreto ministeriale.  L'osservanza  di  tali
condizioni comporta l'abbandono delle  indennita'  di  mora  e  degli
interessi e la compensazione delle spese di lite.