Art. 75 (Uffici soppressi) 1. Alla data di attivazione delle direzioni centrali dei dipartimenti delle entrate e del territorio sono soppresse la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, la direzione generale del contenzioso, la direzione generale del demanio, la direzione generale per le entrate speciali, la direzione generale per la finanza locale, la direzione generale delle imposte dirette e la direzione generale delle tasse ed imposte indirette e la direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari. Alla stessa data e' altresi' soppresso il Servizio centrale della riscossione. 2. Alla data di attivazione delle direzioni regionali delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio, le intendenze di finanza, gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e gli ispettorati compartimentali delle tasse ed imposte indirette sugli affari, nonche' il servizio permanente di controllo contabile amministrativo delle riscossioni eseguite per conto dello Stato dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) e dalla Societa' Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), sono soppressi e le relative competenze sono attribuite secondo le previsioni del presente regolamento. 3. Alla data di attivazione degli uffici delle entrate, gli uffici delle imposte dirette, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e gli uffici del registro sono soppressi e le relative competenze sono attribuite agli uffici delle entrate. 4. Alla data di attivazione degli uffici del territorio, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari sono soppressi e le competenze sono attribuite agli uffici del territorio. 5. A decorrere dalla data di attivazione delle strutture centrali del dipartimento delle entrate, lo schedario generale dei titoli azionari fa parte del dipartimento stesso e costituisce un servizio amministrativo della direzione centrale per gli affari amministrativi. 6. A decorrere dalla data di attivazione delle direzioni centrali dei dipartimenti, fanno parte del Consiglio superiore delle finanze, fermo quanto disposto dalle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, cosi' come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 104, oltre al direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al comandante generale della Guardia di finanza, al Ragioniere generale dello Stato, al segretario generale della programmazione economica, al direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e al direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari, in luogo dei direttori generali preposti alle direzioni generali del Ministero delle finanze indicati nella lettera b) del primo comma del predetto articolo 2, il segretario generale del Ministero delle finanze, i tre direttori generali dei dipartimenti, il direttore generale degli affari generali e del personale, il rettore della Scuola centrale tributaria e cinque dirigenti generali nominati dal Ministro delle finanze fra i direttori centrali dei dipartimenti e della direzione generale degli affari generali e del personale, nonche' fra i titolari degli uffici centrali di cui al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 358 del 1991. 7. A decorrere dalla data di attivazione delle direzioni centrali dei dipartimenti, in luogo dei direttori generali indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, modificato dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1988, n. 357, fanno parte della commissione prevista dalla medesima disposizione il segretario generale del Ministero delle finanze, i tre direttori generali dei dipartimenti, il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il direttore generale degli affari generali e del personale, il direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari e cinque dirigenti generali nominati dal Ministro delle finanze fra i direttori centrali dei dipartimenti e della direzione generale degli affari generali e del personale, nonche' fra i titolari degli uffici centrali di cui al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 358 del 1991. 8. A decorrere dalla data di attivazione delle direzioni centrali dei dipartimenti, in luogo dei direttori generali indicati nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, modificato dall'articolo 9 della legge 26 marzo 1990, n. 62, fanno parte del comitato previsto dalla medesima disposizione il segretario generale del Ministero delle finanze, i tre direttori generali dei dipartimenti, il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il direttore generale degli affari generali e del personale, il direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari e cinque dirigenti generali nominati dal Ministro delle finanze fra i direttori centrali dei dipartimenti e della direzione generale degli affari generali e del personale, nonche' fra i titolari degli uffici centrali di cui al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 358 del 1991. Alle nomine dei cinque dirigenti generali previste dal presente comma e dai commi 6 e 7 il Ministro provvede nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita, da parte di coloro che svolgevano le funzioni di direttore generale alla data di entrata in vigore della citata legge n. 358 del 1991, in ordine alla pregressa partecipazione di diritto agli organi collegiali indicati nei commi medesimi. 9. A decorrere dalla data di attivazione delle direzioni regionali delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio, negli organi collegiali le cui norme istitutive prevedono la partecipazione di funzionari preposti od appartenenti ad uno degli uffici soppressi, ai sensi del comma 2, la qualita' di componente e' conferita, in luogo di tali funzionari, a quelli aventi la titolarita' degli uffici o secondo i casi, ad essi appartenenti, da individuare secondo la corrispondenza risultante dalla tabella allegata al presente regolamento. A decorrere dalla data di attivazione degli uffici delle entrate e degli uffici del territorio, negli organi collegiali le cui norme istitutive prevedono la partecipazione di funzionari preposti ad uno degli uffici soppressi, ai sensi dei commi 3 e 4, la qualita' di componente e' conferita, in luogo di tali funzionari, a quelli aventi la titolarita' degli uffici, o ad essi appartenenti, da determinare secondo la corrispondenza risultante dalla predetta tabella.
Note all'art. 75: - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 646/1972 (Istituzione del Consiglio superiore delle finanze), e' il seguente: "Art. 2 (Composizione del Consiglio superiore). - Il Consiglio superiore delle finanze e' composto: a) dal presidente; b) dai direttori generali preposti alle direzioni generali del Ministero delle finanze, dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dal comandante generale della Guardia di finanza, dal ragioniere generale dello Stato, dal segretario generale della programmazione economica, dal direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; c) da altri sedici membri di cui quindici scelti fra persone di alta e sperimentata competenza, tenendo conto dell'esigenza di assicurare al Consiglio medesimo le specializzazioni necessarie a pronunciarsi nei diversi settori inerenti all'art. 1, ed uno esperto per la finanza regionale designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro per le finanze ha facolta' di intervenire alle adunanze, puo' delegare ad intervenire in sua vece un sottosegretario al Ministero delle finanze e puo' invitare uno o piu' sottosegretari al medesimo Ministero. Il presidente del Consiglio superiore anche su proposta del Ministro per le finanze ha facolta' di far partecipare alle adunanze persone particolarmente esperte delle questioni all'ordine del giorno, in numero non superiore a tre". - Per il testo dell'art. 3 della citata legge n. 358/1991 si veda nota all'art. 3. - Il testo vigente del comma 1, lettera h), dell'art. 1, della legge n. 657/1986 (Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi), come modificato dall'art. 4 della legge n. 357/1988 e' il seguente: " h) sara' prevista l'istituzione, con funzioni consultive, di una commissione da nominare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, presieduta da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, e con la partecipazione dei direttori generali del Ministero delle finanze, nonche' di quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, di un dirigente di ciascuno dei Ministeri dell'interno e del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata, e di tre esperti in economia aziendale, nonche' di tre esperti, di cui uno in diritto tributario e due in economia e finanza pubblica con specifiche competenze econometriche con il compito, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro delle finanze, di esprimere pareri, oltreche' su quanto previsto nella precedente lettera f), n. 7); punto V, anche in ordine: 1) alla individuazione, secondo i criteri di cui alla precedente lettera d), degli ambiti territoriali delle concessioni e alla loro determinazione ed alle eventuali modificazioni: 2) alle procedure di conferimento delle concessioni; 3) alla vigilanza sull'attivita' dei concessionari, sull'efficienza ed economicita' delle gestioni, proponendo gli opportuni provvedimenti compresa la revoca e la decadenza delle concessioni; 4) ad ogni altra questione attinente al servizio, su richiesta del Ministro delle finanze". - Il testo vigente dell'art. 3 della legge n. 357/1988 (Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonche' modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n. 312, e 4 ottobre 1986, n. 657) come modificato dall'art. 9 della legge n. 62/1990, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito il Comitato generale per i giochi che provvede alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le funzioni gia' svolte dal Comitato di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni e integrazioni, che viene soppresso. Il Comitato e' presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega di questi, da un sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica piu' elevata ed e' composta da: a) i direttori generali del Ministero delle finanze, compreso il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato; c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; d) un esperto in legislazione tributaria. 2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e le funzioni di segreteria sono esercitate da quattro funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, coadiuvati da personale della stessa Amministrazione. 3. I titolari della concessione per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno facolta' di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di decorrenza della rinuncia, l'organizzazione, la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali sono affidate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che le esercita, sentito il Comitato generale per i giochi, secondo i principi di massima efficienza ed economicita'. Nel bilancio della stessa amministrazione e' istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata 'Servizio delle lotterie nazionali' con opportuna ripartizione in capitoli. E' soppressa la contabilita' speciale di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sara' emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie modificazioni ed integrazioni al regolamento generale gia' approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. 5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge".