Art. 75 
                         (Uffici soppressi) 
 1.  Alla  data  di  attivazione   delle   direzioni   centrali   dei
dipartimenti  delle  entrate  e  del  territorio  sono  soppresse  la
direzione generale del catasto e dei  servizi  tecnici  erariali,  la
direzione  generale  del  contenzioso,  la  direzione  generale   del
demanio, la direzione generale per le entrate speciali, la  direzione
generale per la finanza locale, la direzione generale  delle  imposte
dirette e la direzione generale delle tasse ed imposte indirette e la
direzione generale delle tasse ed  imposte  indirette  sugli  affari.
Alla stessa data e' altresi' soppresso  il  Servizio  centrale  della
riscossione. 
 2. Alla data di attivazione delle direzioni regionali delle  entrate
e delle direzioni compartimentali del territorio,  le  intendenze  di
finanza, gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e  gli
ispettorati compartimentali delle tasse ed  imposte  indirette  sugli
affari,  nonche'  il  servizio  permanente  di  controllo   contabile
amministrativo delle  riscossioni  eseguite  per  conto  dello  Stato
dall'Automobile Club d'Italia  (A.C.I.)  e  dalla  Societa'  Italiana
Autori ed Editori (S.I.A.E.), sono soppressi e le relative competenze
sono attribuite secondo le previsioni del presente regolamento. 
 3. Alla data di attivazione degli uffici delle entrate,  gli  uffici
delle imposte dirette, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto  e
gli uffici del registro sono soppressi e le relative competenze  sono
attribuite agli uffici delle entrate. 
 4. Alla data di attivazione degli uffici del territorio, gli  uffici
tecnici erariali e le conservatorie  dei  registri  immobiliari  sono
soppressi e le competenze sono attribuite agli uffici del territorio. 
 5. A decorrere dalla data di attivazione  delle  strutture  centrali
del dipartimento delle entrate,  lo  schedario  generale  dei  titoli
azionari fa parte del dipartimento stesso e costituisce  un  servizio
amministrativo   della   direzione   centrale    per    gli    affari
amministrativi. 
 6. A decorrere dalla data di attivazione  delle  direzioni  centrali
dei dipartimenti, fanno parte del Consiglio superiore delle  finanze,
fermo  quanto  disposto  dalle  lettere  a)  e  c)  del  primo  comma
dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  646,  cosi'  come  sostituito  dal  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 104, oltre al direttore
generale dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  al
comandante generale della Guardia di finanza, al Ragioniere  generale
dello Stato, al segretario generale della  programmazione  economica,
al  direttore  generale  dell'amministrazione  civile  del  Ministero
dell'interno e al direttore del  Servizio  centrale  degli  ispettori
tributari, in luogo dei direttori generali  preposti  alle  direzioni
generali del Ministero delle finanze indicati nella  lettera  b)  del
primo comma del predetto  articolo  2,  il  segretario  generale  del
Ministero delle finanze, i tre direttori generali  dei  dipartimenti,
il direttore generale degli  affari  generali  e  del  personale,  il
rettore della Scuola centrale tributaria e cinque dirigenti  generali
nominati dal Ministro delle finanze  fra  i  direttori  centrali  dei
dipartimenti e della direzione generale degli affari generali  e  del
personale, nonche' fra i titolari degli uffici  centrali  di  cui  al
comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 358 del 1991. 
 7. A decorrere dalla data di attivazione  delle  direzioni  centrali
dei  dipartimenti,  in  luogo   dei   direttori   generali   indicati
nell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986,  n.
657, modificato dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1988,  n.  357,
fanno parte della commissione prevista dalla medesima disposizione il
segretario generale del Ministero  delle  finanze,  i  tre  direttori
generali dei dipartimenti, il direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, il direttore  generale  degli  affari
generali e del personale, il direttore del  Servizio  centrale  degli
ispettori tributari e cinque dirigenti generali nominati dal Ministro
delle finanze fra i  direttori  centrali  dei  dipartimenti  e  della
direzione generale degli affari generali e del personale, nonche' fra
i titolari degli uffici centrali di cui al comma  3  dell'articolo  3
della citata legge n. 358 del 1991. 
 8. A decorrere dalla data di attivazione  delle  direzioni  centrali
dei dipartimenti, in luogo  dei  direttori  generali  indicati  nella
lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n.
357, modificato dall'articolo 9 della legge 26  marzo  1990,  n.  62,
fanno parte del comitato  previsto  dalla  medesima  disposizione  il
segretario generale del Ministero  delle  finanze,  i  tre  direttori
generali dei dipartimenti, il direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, il direttore  generale  degli  affari
generali e del personale, il direttore del  Servizio  centrale  degli
ispettori tributari e cinque dirigenti generali nominati dal Ministro
delle finanze fra i  direttori  centrali  dei  dipartimenti  e  della
direzione generale degli affari generali e del personale, nonche' fra
i titolari degli uffici centrali di cui al comma  3  dell'articolo  3
della citata legge n. 358 del 1991. Alle nomine dei cinque  dirigenti
generali previste dal presente comma e dai commi 6 e  7  il  Ministro
provvede  nel  rispetto  della  posizione  giuridica   ed   economica
acquisita, da parte di coloro che svolgevano le funzioni di direttore
generale alla data di entrata in vigore della citata legge n. 358 del
1991, in ordine alla pregressa partecipazione di diritto agli  organi
collegiali indicati nei commi medesimi. 
 9. A decorrere dalla data di attivazione delle  direzioni  regionali
delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio, negli
organi collegiali le cui norme istitutive prevedono la partecipazione
di funzionari preposti od appartenenti ad uno degli uffici soppressi,
ai sensi del comma 2, la qualita'  di  componente  e'  conferita,  in
luogo di tali funzionari, a quelli aventi la titolarita' degli uffici
o secondo i casi, ad essi appartenenti,  da  individuare  secondo  la
corrispondenza  risultante  dalla  tabella   allegata   al   presente
regolamento. A decorrere dalla data di attivazione degli uffici delle
entrate e degli uffici del territorio, negli organi collegiali le cui
norme istitutive prevedono la partecipazione di  funzionari  preposti
ad uno degli uffici soppressi, ai sensi dei commi 3 e 4, la  qualita'
di componente e' conferita, in luogo di  tali  funzionari,  a  quelli
aventi la titolarita'  degli  uffici,  o  ad  essi  appartenenti,  da
determinare  secondo  la  corrispondenza  risultante  dalla  predetta
tabella. 
 
          Note all'art. 75:
          -  Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 646/1972 (Istituzione
          del Consiglio superiore delle finanze), e' il seguente:
          "Art.  2  (Composizione  del  Consiglio  superiore).  -  Il
          Consiglio superiore delle finanze e' composto:
           a) dal presidente;
           b) dai direttori generali preposti alle direzioni generali
          del   Ministero   delle  finanze,  dal  direttore  generale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  dal
          comandante   generale   della   Guardia   di  finanza,  dal
          ragioniere generale dello Stato,  dal  segretario  generale
          della  programmazione  economica,  dal  direttore  generale
          dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;
           c) da altri sedici  membri  di  cui  quindici  scelti  fra
          persone  di  alta  e sperimentata competenza, tenendo conto
          dell'esigenza  di  assicurare  al  Consiglio  medesimo   le
          specializzazioni  necessarie  a  pronunciarsi  nei  diversi
          settori inerenti all'art. 1, ed uno esperto per la  finanza
          regionale   designato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri.
          Il Ministro per le finanze ha facolta' di intervenire  alle
          adunanze,  puo'  delegare  ad  intervenire  in  sua vece un
          sottosegretario al Ministero delle finanze e puo'  invitare
          uno o piu' sottosegretari al medesimo Ministero.
          Il presidente del Consiglio superiore anche su proposta del
          Ministro per le finanze ha facolta' di far partecipare alle
          adunanze  persone  particolarmente  esperte delle questioni
          all'ordine del giorno, in numero non superiore a tre".
          - Per il testo dell'art. 3 della citata legge  n.  358/1991
          si veda nota all'art.  3.
          -  Il  testo  vigente del comma 1, lettera h), dell'art. 1,
          della  legge   n.   657/1986   (Delega   al   Governo   per
          l'istituzione  e  la disciplina del servizio di riscossione
          dei tributi), come modificato dall'art. 4  della  legge  n.
          357/1988 e' il seguente: " h) sara' prevista l'istituzione,
          con funzioni consultive, di una commissione da nominare con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
          Ministri dell'interno, del tesoro e del  bilancio  e  della
          programmazione economica, presieduta da un magistrato della
          Corte  dei conti con qualifica non inferiore a consigliere,
          e  con  la  partecipazione  dei  direttori   generali   del
          Ministero     delle     finanze,    nonche'    di    quello
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  e,  di
          un  dirigente  di ciascuno dei Ministeri dell'interno e del
          tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o
          equiparata, e di tre esperti in economia aziendale, nonche'
          di tre esperti, di cui uno in diritto tributario e  due  in
          economia  e  finanza  pubblica  con  specifiche  competenze
          econometriche con il compito, sulla base degli indirizzi di
          ordine generale impartiti dal Ministro  delle  finanze,  di
          esprimere   pareri,  oltreche'  su  quanto  previsto  nella
          precedente lettera f), n. 7); punto V, anche in ordine:
          1) alla individuazione,  secondo  i  criteri  di  cui  alla
          precedente  lettera  d),  degli  ambiti  territoriali delle
          concessioni e alla loro determinazione  ed  alle  eventuali
          modificazioni:
          2) alle procedure di conferimento delle concessioni;
          3)   alla   vigilanza   sull'attivita'  dei  concessionari,
          sull'efficienza ed economicita' delle gestioni,  proponendo
          gli   opportuni  provvedimenti  compresa  la  revoca  e  la
          decadenza delle concessioni;
          4) ad  ogni  altra  questione  attinente  al  servizio,  su
          richiesta del Ministro delle finanze".
          -  Il  testo  vigente  dell'art.  3 della legge n. 357/1988
          (Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
          Stato   di  finanziamenti  per  la  ristrutturazione  della
          produzione, per la costruzione della  manifattura  tabacchi
          di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di
          cui  all'art.  4,  comma  4,  del decreto-legge 19 dicembre
          1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          febbraio 1985, n. 17, nonche' modificazioni delle  leggi  4
          agosto   1955,   n.   722,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, 11 luglio 1980, n. 312, e 4 ottobre 1986,  n.
          657) come modificato dall'art. 9 della legge n. 62/1990, e'
          il seguente:
          "Art.    3.  -    1.  Presso  il Ministero delle finanze e'
          istituito il Comitato generale per i  giochi  che  provvede
          alla  direzione  delle  lotterie  nazionali,  assumendo  le
          funzioni gia' svolte dal Comitato di cui all'art.  5  della
          legge  4  agosto  1955, n. 722 e successive modificazioni e
          integrazioni,  che  viene   soppresso.   Il   Comitato   e'
          presieduto  dal  Ministro  delle  finanze  o,  su delega di
          questi,   da   un   sottosegretario   di    Stato    oppure
          dall'impiegato  con  qualifica  piu' elevata ed e' composta
          da:
           a) i  direttori  generali  del  Ministero  delle  finanze,
          compreso   il   direttore   generale   dell'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato;
           b)  un  rappresentante  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato;
           c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
           d) un esperto in legislazione tributaria.
           2.  I  membri  del  Comitato sono nominati con decreto del
          Ministro delle finanze e le  funzioni  di  segreteria  sono
          esercitate   da   quattro  funzionari  dell'Amministrazione
          finanziaria con qualifica  non  inferiore  a  direttore  di
          divisione  o  equiparata,  coadiuvati  da  personale  della
          stessa Amministrazione.
           3. I titolari della concessione per la distribuzione e  la
          vendita   dei  biglietti  delle  lotterie  nazionali  hanno
          facolta' di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge.  Dalla data  di  decorrenza
          della   rinuncia,   l'organizzazione,   la  propaganda,  la
          distribuzione e la vendita  dei  biglietti  delle  lotterie
          nazionali  sono  affidate  all'Amministrazione autonoma dei
          monopoli di Stato che  le  esercita,  sentito  il  Comitato
          generale  per  i  giochi,  secondo  i  principi  di massima
          efficienza ed economicita'.    Nel  bilancio  della  stessa
          amministrazione  e'  istituita,  sia  all'entrata  che alla
          spesa,   una   nuova  rubrica  denominata  'Servizio  delle
          lotterie nazionali' con opportuna ripartizione in capitoli.
          E' soppressa la contabilita' speciale  di  cui  all'art.  5
          della   legge   4   agosto   1955,  n.  722,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
           4. Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
          presente  legge  sara'  emanato, con decreto del Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro  delle  finanze,
          di   concerto   con   il  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e con il Ministro del  tesoro,  il
          regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie
          modificazioni  ed integrazioni al regolamento generale gia'
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20
          novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.
           5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con  quelle
          contenute nella presente legge".