Art. 124 (Art. 39 Cod. Str.) 
              (Generalita' dei segnali di indicazione) 
  1.  Si  definiscono  "segnali  di  indicazione"  quei  segnali  che
forniscono agli utenti della strada informazioni  necessarie  per  la
corretta e  sicura  circolazione,  nonche'  per  l'individuazione  di
itinerari, localita', servizi ed impianti stradali. 
  2. L'insieme dei segnali di indicazione contemplati nel progetto di
cui all'articolo 77, comma 2, deve avere i seguenti requisiti: 
   a) congruenza: la qualita' e la quantita' della  segnaletica  deve
essere adeguata alla situazione stradale in modo  da  consentirne  la
corretta percezione; 
   b) coerenza: sul medesimo itinerario, si devono trovare le  stesse
indicazioni; 
   c) omogeneita': sul medesimo itinerario, dall'inizio alla fine, la
segnaletica di indicazione  deve  essere  realizzata  con  la  stessa
grafica, simbologia, colori e distanza di leggibilita'. 
  3.  La  segnaletica  di  indicazione,  nel  rispetto  dell'ambiente
circostante  e  nell'armonizzarsi  con  esso,  deve  comunque  essere
realizzata e collocata in modo da  essere  facilmente  avvistabile  e
riconoscibile. 
  4. Per la sua rilevanza  funzionale,  la  segnaletica  stradale  di
indicazione  deve  essere  sottoposta  a  periodiche   verifiche   di
valutazione della rispondenza alle  esigenze  del  traffico  e  delle
necessita'  degli  utenti,  nonche'  alla  verifica  sullo  stato  di
conservazione. Le  verifiche  sono  compiute  dall'ente  proprietario
della strada  o  dall'ente  concessionario,  in  accordo  con  l'ente
proprietario. 
  5. Nella progettazione e nelle verifiche di  cui  al  comma  4,  va
posta particolare attenzione alla scelta dei messaggi da inserire che
devono rispondere al criterio della  essenzialita',  sempre  ai  fini
della sicurezza e fluidita' della circolazione. 
  6. Nella progettazione, nella verifica  e  nella  esecuzione  della
segnaletica  di  indicazione  relativa  alle  intersezioni  stradali,
devono  essere  adottati   i   seguenti   criteri   fondamentali   di
informazione all'utente: 
   a) segnalare prima delle intersezioni la  localita'  raggiungibile
tramite ciascun ramo in modo da realizzare un'adeguata preselezione e
canalizzazione delle diverse correnti veicolari; 
   b) confermare nelle intersezioni  le  direzioni  da  prendere  per
raggiungere le localita' indicate dai segnali di  cui  al  precedente
punto a); 
   c) segnalare le manovre consentite nelle intersezioni; 
   d) confermare, dopo l'intersezione, le destinazioni raggiungibili. 
  7. La segnaletica di  indicazione  posta  sulle  autostrade,  sulle
strade extraurbane, sulle strade urbane di scorrimento con  velocita'
di esercizio superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1,
del codice, sugli itinerari di ingresso ed uscita dai centri abitati,
ad eccezione delle intersezioni con strade locali non asfaltate o  di
scarsa importanza, e' obbligatoria e deve essere conforme ai  criteri
di cui al comma 6. 
  8. Secondo quanto prescritto nei  successivi  articoli,  in  alcuni
tipi di segnali di indicazione, si inseriscono, quando occorre,  zone
o inserti rettangolari,  di  colore  diverso,  rappresentativi  della
natura della destinazione o del tipo di viabilita' da percorrere  per
raggiungerla. 
  9. Se i segnali contengono una  o  piu'  indicazioni  della  stessa
natura,  il  colore  di  fondo  e'  quello  proprio  della  o   delle
destinazioni cui esse indirizzano.