Art. 124 (Art. 39 Cod. Str.)
(Generalita' dei segnali di indicazione)
1. Si definiscono "segnali di indicazione" quei segnali che
forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per la
corretta e sicura circolazione, nonche' per l'individuazione di
itinerari, localita', servizi ed impianti stradali.
2. L'insieme dei segnali di indicazione contemplati nel progetto di
cui all'articolo 77, comma 2, deve avere i seguenti requisiti:
a) congruenza: la qualita' e la quantita' della segnaletica deve
essere adeguata alla situazione stradale in modo da consentirne la
corretta percezione;
b) coerenza: sul medesimo itinerario, si devono trovare le stesse
indicazioni;
c) omogeneita': sul medesimo itinerario, dall'inizio alla fine, la
segnaletica di indicazione deve essere realizzata con la stessa
grafica, simbologia, colori e distanza di leggibilita'.
3. La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell'ambiente
circostante e nell'armonizzarsi con esso, deve comunque essere
realizzata e collocata in modo da essere facilmente avvistabile e
riconoscibile.
4. Per la sua rilevanza funzionale, la segnaletica stradale di
indicazione deve essere sottoposta a periodiche verifiche di
valutazione della rispondenza alle esigenze del traffico e delle
necessita' degli utenti, nonche' alla verifica sullo stato di
conservazione. Le verifiche sono compiute dall'ente proprietario
della strada o dall'ente concessionario, in accordo con l'ente
proprietario.
5. Nella progettazione e nelle verifiche di cui al comma 4, va
posta particolare attenzione alla scelta dei messaggi da inserire che
devono rispondere al criterio della essenzialita', sempre ai fini
della sicurezza e fluidita' della circolazione.
6. Nella progettazione, nella verifica e nella esecuzione della
segnaletica di indicazione relativa alle intersezioni stradali,
devono essere adottati i seguenti criteri fondamentali di
informazione all'utente:
a) segnalare prima delle intersezioni la localita' raggiungibile
tramite ciascun ramo in modo da realizzare un'adeguata preselezione e
canalizzazione delle diverse correnti veicolari;
b) confermare nelle intersezioni le direzioni da prendere per
raggiungere le localita' indicate dai segnali di cui al precedente
punto a);
c) segnalare le manovre consentite nelle intersezioni;
d) confermare, dopo l'intersezione, le destinazioni raggiungibili.
7. La segnaletica di indicazione posta sulle autostrade, sulle
strade extraurbane, sulle strade urbane di scorrimento con velocita'
di esercizio superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1,
del codice, sugli itinerari di ingresso ed uscita dai centri abitati,
ad eccezione delle intersezioni con strade locali non asfaltate o di
scarsa importanza, e' obbligatoria e deve essere conforme ai criteri
di cui al comma 6.
8. Secondo quanto prescritto nei successivi articoli, in alcuni
tipi di segnali di indicazione, si inseriscono, quando occorre, zone
o inserti rettangolari, di colore diverso, rappresentativi della
natura della destinazione o del tipo di viabilita' da percorrere per
raggiungerla.
9. Se i segnali contengono una o piu' indicazioni della stessa
natura, il colore di fondo e' quello proprio della o delle
destinazioni cui esse indirizzano.