Art. 128 (Art. 39 Cod. Str.) 
                       (Segnali di direzione) 
  1. I segnali di  direzione  sulle  strade  all'interno  dei  centri
abitati hanno  forma  rettangolare  e  devono  essere  conformi  alle
caratteristiche indicate nella tabella II.13 (fig. II.248). 
  2. I segnali di direzione  a  destra  o  a  sinistra  sulle  strade
extraurbane hanno forma rettangolare con punta di  freccia  orientata
in direzione della localita' segnalata, e devono essere conformi alle
caratteristiche indicate nella tabella II.14 (fig. II.249). 
  3. I segnali di cui al presente articolo, se installati al di sopra
delle carreggiate a due o piu' corsie per senso di marcia assumono la
funzione di segnali di corsia e devono essere conformi agli schemi di
installazione riportati nella tabella II.23  con  le  frecce  di  cui
all'allegata tabella II.25, che  fa  parte  integrante  del  presente
regolamento, opportunamente orientate verso il basso  (figg.  II.250,
II.251 e II.252). 
  4. In ogni intersezione occorre segnalare le  varie  direzioni  che
possono essere prese dagli utenti; i nomi di localita' che  compaiono
in questi segnali devono essere identici a quelli  che  figurano  nei
segnali di preavviso o di preselezione che li precedono; qualora  sia
ritenuto necessario, possono essere  aggiunti  segnali  di  direzione
relativi a destinazioni secondarie purche' non  venga  disturbata  la
corretta percezione dei segnali di direzione principali. 
  5. Nel segnale, oltre al nome delle localita', deve essere indicata
di seguito la distanza in  chilometri  espressa  in  cifre  senza  il
simbolo  km;  puo'  essere  riportato,   inoltre,   il   simbolo   di
identificazione della strada (figg. II.248 e II.249). 
  6. Il nome di una localita' riportato su un  segnale  di  direzione
deve essere ripetuto nei segnali successivi nel senso di marcia  fino
alla localita' stessa. 
  7. I colori delle cornici devono essere  uguali  a  quelle  di  cui
all'articolo 127, comma 6. 
  8. I segnali di direzione possono essere raggruppati in un  "gruppo
segnaletico unitario" (figg. II.253, e  II.254  e  II.255).  In  ogni
gruppo segnaletico  unitario  devono  essere  rispettati  i  seguenti
criteri: 
   a) tutti i segnali posti  nello  stesso  gruppo  devono  avere  le
stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti
in essi; 
   b) tra due segnali o gruppi di segnali,  indicanti  direzioni  di-
verse,  posti  sugli  stessi  sostegni,  e'  necessario  un  distacco
verticale di 5 cm; 
   c)  in  ogni  gruppo  segnaletico  i  vari  segnali  per  ciascuna
direzione devono essere applicati ponendo  vicini  quelli  aventi  lo
stesso colore di fondo; 
   d) le frecce indicanti "diritto" devono essere poste al  di  sopra
delle altre; qualora il gruppo sia installato a sinistra, la  freccia
verticale deve essere posta sul lato destro del segnale; 
   e) le frecce indicanti "sinistra" devono  essere  poste  sotto  le
frecce "dritto", e per  ultime,  in  basso,  vanno  poste  le  frecce
indicanti "destra"; 
   f) l'ordine di posa tra i segnali indicanti la  stessa  direzione,
dall'alto in basso, e' il seguente, secondo i colori di fondo: 
    1) bianco 
    2) verde 
    3) blu 
    4) marrone 
    5) nero; 
   g) ogni gruppo non deve contenere piu'  di  sei  segnali.  Qualora
fosse necessario installare un numero di segnali maggiore, gli stessi
devono essere frazionati in piu' gruppi; 
   h) gruppi piu'  piccoli,  con  frecce  disposte  verso  la  stessa
direzione,  devono  essere  posizionati  nei  punti  piu'   opportuni
dell'intersezione; 
   i) i segnali di direzione componenti i  gruppi  segnaletici  sulle
strade extraurbane devono essere a punta  di  freccia,  mentre  sulle
strade urbane devono essere  rettangolari  con  freccia  incorporata,
compresi quelli a fondo blu o verde. 
  9. L'onere dell'installazione del telaio di supporto  e'  a  carico
dell'ente proprietario o concessionario della strada sulla  quale  e'
posto il gruppo. Anche i singoli segnali di  direzione  che  indicano
punti  urbani  di  pubblico  interesse,  nonche'  le   localita'   da
raggiungere per viabilita' ordinaria, devono essere posti a cura  del
predetto ente. Costituiscono eccezione a tale regola le installazioni
di singoli cartelli con specifiche indicazioni,  che  possono  essere
forniti dagli enti interessati e posti in opera a loro  cura,  previa
autorizzazione dell'ente proprietario o concessionario della strada.