Art. 131 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di localita' e di localizzazione)
1. I segnali che localizzano il territorio ai fini della
circolazione stradale sono del tipo:
a) segnali di localita' e fine localita';
b) localizzazione di punti di pubblico interesse.
2. I segnali di localita' si suddividono in:
a) obbligatori, che sono disposti all'inizio del centro abitato e
devono essere a fondo bianco con cornice e lettere nere;
b) facoltativi, che possono essere disposti all'inizio e alla
fine del territorio regionale o provinciale.
3. Il segnale di inizio centro abitato di cui al tipo a) del comma
1 ha di massima le seguenti dimensioni:
a) per la installazione laterale: altezza 70/120 cm e lunghezza
variabile in rapporto al nome della localita';
b) per le installazioni al di sopra della carreggiata: altezza
90/160 cm e lunghezza variabile in rapporto al nome della localita'
con un massimo di 350 cm.
4. Il segnale di INIZIO CENTRO ABITATO (fig. II.273) ha valore
anche per segnalare per i centri abitati il limite di velocita' e il
divieto dei segnali acustici, di cui rispettivamente agli articoli
142, comma 1, e 156, comma 3, del codice. Pertanto non e' necessario
aggiungere i due segnali di prescrizione di LIMITE DI VELOCITA' e di
DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE.
5. Nei segnali di cui al comma 4 i nomi di localita' devono essere
riportati per intero e senza abbreviazioni. Quando la localita' ha
nome composto, l'iscrizione puo' essere riportata su due righe.
Questi segnali devono essere posti all'inizio dell'abitato lungo
tutte le strade dirette alla localita' segnalata. Qualora si tratti
di frazione di un Comune, il nome di quest'ultimo puo' figurare, tra
parentesi ed in carattere ridotto, al di sotto del nome della
localita' segnalata.
6. Il segnale FINE CENTRO ABITATO (fig. II.274) e' costituito dalla
combinazione di un segnale di localita' sbarrato obliquamente in
rosso e da un segnale di conferma recante i nomi di due o tre
localita' successive, integrati dalle rispettive distanze in
chilometri. Le caratteristiche della combinazione sono le seguenti:
a) dimensioni suggerite 120 x 160 cm;
b) colori: parte superiore con fondo bianco, cornice e iscrizioni
nere, barra obliqua rossa (dall'alto a destra in basso a sinistra);
nella parte inferiore, con fondo blu e iscrizioni in bianco, le
distanze espresse in chilometri delle localita' seguenti;
c) prima riga in alto il prossimo centro abitato;
d) nella riga o righe sottostanti il centro abitato o i centri
abitati successivi importanti, come il capoluogo della provincia.
7. I segnali INIZIO E FINE REGIONE (fig. II.275) e INIZIO E FINE
PROVINCIA (fig.II.276) sono a fondo verde o blu, in relazione al tipo
di strada sulla quale sono installati, con cornici ed iscrizioni
bianche. Il nome della regione o provincia in cui si entra e' posto
superiormente, quello della regione o provincia da cui si esce, posto
inferiormente, e' barrato con una fascia obliqua rossa, come nel
segnale di fine centro abitato. Le dimensioni suggerite del segnale
sono di 90 x 200 cm.
8. Non e' consentito aggiungere al nome della localita' altre
iscrizioni, ne' porre sotto il segnale altre scritte sia pure con
pannello aggiuntivo. I segnali non conformi devono essere riportati
nella norma a cura di chi li ha posti in opera. L'ente proprietario o
concessionario della strada deve imporre il ripristino a chi e'
tenuto e, in caso di inadempienza entro sessanta giorni, puo'
provvedervi d'ufficio con l'addebito delle relative spese. All'uopo
comunichera', con raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto
tenuto, la nota delle spese, con diffida a versarle entro venti
giorni dal ricevimento della nota. Se nel termine fissato il
versamento non e' effettuato, l'ente proprietario si rivolge al
Prefetto che, entro trenta giorni emette ordinanza ingiuntiva di
pagamento, che costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
9. I segnali di localizzazione dei luoghi o zone di pubblico
interesse, non altrimenti individuabili, possono essere installati in
corrispondenza dei posti di pronto soccorso, stazioni, posti di
polizia o carabinieri, informazioni, ospedale, comune, vigili urbani.
10. I segnali di cui al comma 9 sono posti perpendicolarmente
all'asse stradale, all'altezza del punto segnalato e sono costituiti
dal simbolo e da una freccia orizzontale rivolta verso l'ingresso. I
simboli sono fissati nelle figure da II.100 a II.231. Le dimensioni
sono le stesse di quelle dei segnali che indicano servizi di impianti
utili (tab. II.8). Il colore del fondo e' bianco, con cornice e
freccia nera (figure da II.277 a II.284).