Art. 134 (Art. 39 Cod. Str.) 
                 (Segnali turistici e di territorio) 
  1. Le indicazioni di questa categoria possono essere  inserite  nei
segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e  131  e  si  suddividono
nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per
il dettaglio all'articolo 78, comma 2: 
   a) turistiche; 
   b) industriali; 
   c) alberghiere; 
   d) territoriali; 
   e) di luoghi di pubblico interesse. 
  I simboli relativi a  queste  indicazioni  sono  rappresentati  fra
quelli di cui alle figure da II.100 a II.231. 
  2. I segnali con le indicazioni di cui al comma  1  possono  essere
posti in posizione autonoma e  singola,  come  segnali  di  direzione
isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non  devono
interferire con  l'avvistamento  e  la  visibilita'  dei  segnali  di
pericolo, di  prescrizione  e  di  indicazione  di  cui  al  presente
regolamento. Se impiegati devono essere installati  unicamente  sulle
strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di
impossibilita', a non oltre 10 km di distanza dal luogo. 
  3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la  manutenzione
dei segnali di cui al comma 1 e' a carico  del  soggetto  interessato
all'installazione; qualora trattasi  di  soggetto  diverso  dall'ente
proprietario della  strada,  dovra'  essere  ottenuta  la  preventiva
autorizzazione di quest'ultimo, che fissera' i  criteri  tecnici  per
l'installazione. 
  4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono  a  fondo
marrone  con  cornici  ed  iscrizioni  di  colore  bianco.   Simboli,
iscrizioni e composizione grafica  sono  esemplificati  dalle  figure
II.294 e II.295. 
  5. I segnali con le indicazioni di  cui  al  comma  1,  lettera  b)
possono essere installati, a giudizio  dell'ente  proprietario  della
strada, qualora  per  la  configurazione  dei  luoghi  e  della  rete
stradale  si  reputi  utile  l'impianto  di  un  sistema  segnaletico
informativo di avvio  all'industria,  purche'  non  compromettano  la
sicurezza  della  circolazione  e   la   efficacia   della   restante
segnaletica e siano installati in posizione autonoma. 
  6. Nessuna indicazione di tipo "industria" puo' essere inserita sui
preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione,  sui  segnali
di direzione, su quelli di conferma. Puo'  essere  invece  installato
nelle  intersezioni  e  combinato,   ove   necessario   col   "gruppo
segnaletico unitario" ivi esistente,  il  segnale  di  direzione  con
l'indicazione di "zona industriale" (fig. II.296) che,  col  relativo
simbolo, puo' essere inserito nei preavvisi  di  intersezione  o  nei
segnali di preselezione. 
  7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali  sono  ben
localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la
zona industriale; tutte le attivita' e gli  insediamenti  particolari
saranno indicati successivamente sulle intersezioni  locali  a  valle
degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" in genere
(fig. II.297). 
  8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono
essere riprodotti  con  la  grafica  propria,  al  fine  di  renderne
visivamente piu' agevole la percezione. 
  9. I segnali di indicazione alberghiera  devono  far  parte  di  un
sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione  qualora,
a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia  utile  segnalare
l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico
e'  subordinata  alla  autorizzazione  dell'ente  proprietario  della
strada che stabilira' le modalita' per la posa in opera. 
  10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende: 
   a) un segnale con funzione di  preavviso  di  un  punto  o  di  un
ufficio  di  informazioni  turistico-alberghiere  o  del  segnale  di
informazione di cui al punto b) seguente (fig. II.298); 
   b) un segnale di informazione generale sul  numero,  categoria  ed
eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299); 
   c) una serie di segnali specializzati di  preavviso  e  direzione,
posti in sequenza in posizioni autonome e  non  interferenti  con  la
normale  segnaletica  di  indicazione,   per   indirizzare   l'utente
sull'itinerario di destinazione (figura II.300 e II.301). 
  11. I segnali di indicazione alberghiera sono a  fondo  bianco  con
cornici,   simboli,   iscrizioni   e   composizione   grafica    come
esemplificati dalle figure.