Art. 233 (a).
               Norme transitorie relative al titolo I
  1. La regolamentazione dei parcheggi  ai  sensi  dell'art.  7  deve
essere  effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del
presente codice. Fino a quella  data  si  applicano  le  disposizioni
previgenti.
  2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni
sportive  su  strada  che  avranno  luogo  dal 1 gennaio 1994. Fino a
quella data si applicano le disposizioni previgenti.
(( 3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14,    ))
(( comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito,    ))
(( con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 )) (b) .  ))
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 126 del D.Lgs. n. 360/1993.
             (b)  Il testo dell'art. 14, comma 2, del D.L. n. 82/1993
          (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto  di  cose
          per  conto  di  terzi)  e' il seguente: "2. Le disposizioni
          contenute nell'art. 10 del decreto  legislativo  30  aprile
          1992,  n.  285,  come  modificato  dal comma 1 del presente
          articolo, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994. Fino
          a tale data si applicano  le  disposizioni  in  materia  di
          veicoli  eccezionali  vigenti  anteriormente  al  1 gennaio
          1993. Sono comunque fatti salvi gli  effetti  prodotti  dal
          medesimo art. 10 nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993
          e la data di entrata in vigore del presente decreto".