Art. 233 (a). Norme transitorie relative al titolo I 1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti. 2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1 gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti. (( 3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, )) (( comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, )) (( con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 )) (b) . ))
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 126 del D.Lgs. n. 360/1993. (b) Il testo dell'art. 14, comma 2, del D.L. n. 82/1993 (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi) e' il seguente: "2. Le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994. Fino a tale data si applicano le disposizioni in materia di veicoli eccezionali vigenti anteriormente al 1 gennaio 1993. Sono comunque fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo art. 10 nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto".