Art. 237 (a).
               Norme transitorie relative al titolo V
  1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti
imposti dal presente codice dalla data della sua entrata  in  vigore.
((   Per   i   ciclomotori   e  le  macchine  agricole  l'obbligo  di
assicurazione sulla responsabilita' civile ))
(( di cui all'articolo 193 decorre dal 1 ottobre 1993. Dalla      ))
(( stessa data e' abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre    ))
(( 1969, n. 990 (b). Il contratto di assicurazione per la          ))
(( responsabilita' civile derivante dalla circolazione delle       ))
(( macchine agricole puo' essere stipulato, in relazione alla      ))
(( effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per   ))
(( periodi infrannuali, non inferiori ad un bimestre. ))           ))
  2. Per le violazioni commesse prima della data di cui  al  comma  1
continuano  ad applicarsi (( le sanzioni amministrative principali ))
ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti  le  proce-
dure  di  accertamento  e  di  applicazione, rispettivamente previste
dalle disposizioni previgenti.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 130 del D.Lgs. n. 360/1993.
             (b)  Il  testo  dell'art.  5  della  legge  n.  990/1969
          (Assicurazione obbligatoria  della  responsabilita'  civile
          derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei
          natanti)  e'  il  seguente:  "5.    Non  v'e'  obbligo   di
          assicurazione   ai   sensi   della  presente  legge  per  i
          ciclomotori che non siano muniti di targa di riconoscimento
          e per le macchine agricole.  I  veicoli  appartenenti  allo
          Stato  non  sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione ai
          sensi della presente legge fino al 31 dicembre 1971".