Art. 76. Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione alle regioni a statuto ordinario 1. Le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 3, 14 gennaio 1972, n. 4, 15 gennaio 1972 n. 8, 15 gennaio 1972 n. 10, e 24 luglio 1977 n. 616.
Note all'art. 76: - Il D.P.R. n. 3/1972 reca: Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici. - Il D.P.R. n. 4/1972 reca: Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici. - Il D.P.R. n. 8/1972 reca: Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici. - Il D.P.R. n. 10/1972 reca: Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale. - Il D.P.R. n. 616/1977 reca: Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.