Art. 80. Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di istruzione 1. La regione Friuli-Venezia Giulia esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e 15 gennaio 1987 n. 469. 2. Le istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste sono altresi' disciplinate dalla legge 19 luglio 1961 n. 1012 e dalla legge 22 dicembre 1973, n. 932, salvo quanto previsto in materia di personale dagli articoli 425 e seguenti.
Note all'art. 80: - Il D.P.R. n. 902/1975 reca: Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia. - Il D.P.R. n. 469/1987 reca: Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia. - La legge n. 1012/1961 reca: Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste. - La legge n. 932/1973 reca: Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia.