Art. 69.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela
dell'ambiente quelli relativi:
a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle
direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla
conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie
per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;
b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali
protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute
di importanza internazionale o nazionale, nonche' alla tutela della
biodiversita', della fauna e della flora specificamente protette da
accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;
c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;
d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della
qualita' dell'ambiente marino;
e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di
qualita' e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di
un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale;
f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo
ambientale, nelle materie di competenza statale;
g) all'esercizio dei poteri statali di cui all'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349;
h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei
speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;
i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre
e marine minacciate di estinzione;
m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione
di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;
n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
o) all'adozione della carta della natura;
p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, come risultano modificate dall'articolo 1, comma 8, della legge
19 maggio 1997, n. 137, nonche' quelle attualmente esercitate dallo
Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui
all'articolo 72.
2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni,
le funzioni relative:
a)alla informazione ed educazione ambientale;
b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo
sostenibile;
c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno
ambientale;
d) alla protezione dell'ambiente costiero.
3. Sono altresi' mantenute allo Stato le attivita' di vigilanza,
sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle
funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attivita'
di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM).
4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati,
sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1,
lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza
Statoregioni.
Note all'art. 69:
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997, si
veda nota all'art. 3.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162, suppl. ord. Il testo dell'art. 18 e'
il seguente:
"Art. 18. - 1. Qualunque fatto doloso o colposo in
violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti
adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad
esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o
distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del
fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la
giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella
della Corte dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche
se esercitata in sede penale, e' promossa dallo Stato,
nonche' dagli enti territoriali, sui quali incidano i beni
oggetto del fatto lesivo.
4. Le associazioni di cui al precedente art. 13 e i
cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione
da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i
fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a
conoscenza.
5. Le associazioni individuate in base all'art. 13 della
presente legge possono intervenire nei giudizi per danno
ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa
quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via
equitativa, tenendo comunque conto della gravita' della
colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e
del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del
suo comportamento lesivo dei beni ambientali.
7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno,
ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilita'
individuale.
8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove
possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del
responsabile.
9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato
risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme
di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 febbraio 1992, n, 46, suppl. ord. Il testo dell'art.
18, comma 3, e' il seguente:
"3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono
recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1,
entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione
comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni
internazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni
dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle
vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni
internazionali sottoscritte, tenendo conto della
consistenza delle singole specie sul territorio".
- Si trascrive il testo dell'art. 12 del d.P.R. 17 maggio
1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 83/501,
relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con
determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16
aprile 1987, n. 183), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1
giugno 1988, n. 127:
"Art. 12 (Funzioni d'indirizzo). - 1. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, verranno indicate le norme generali di
sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente,
attenersi tutti i fabbricanti le cui attivita' industriali
rientrano nel campo di applicazione del presente decreto,
nonche' le modalita' con le quali il fabbricante deve
procedere all'individuazione dei rischi di incidenti
rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di
sicurezza, all'informazione, all'addestramento e
all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.
2. In via di prima applicazione, i decreti di cui al
comma 1 saranno emanati nel termine di centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In
caso di mancato accordo tra i Ministri concertanti, a
richiesta motivata di uno o piu' di questi, e, comunque, a
seguito dell'inutile decorso del termine suddetto,
all'emanazione dei decreti provvedera' il Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri.
3. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le
Amministrazioni eventualmente interessate:
a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento
delle attivita' connesse all'applicazione del presente
decreto;
b) stabilisce le procedure per la vigilanza
sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto,
nonche' per la valutazione dell'efficacia e dello stato di
applicazione delle stesse;
c) indica le modalita' di standardizzazione per la
dichiarazione di cui all'articolo 6;
d) individua le aree ad elevata concentrazione di
attivita' industriali che possono comportare maggiori
rischi di incidenti rilevanti e nelle quali puo'
richiedersi la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
nonche' la predisposizione di piani di emergenza esterni
interessanti l'intera area;
e) indica eventualmente le quantita' di sostanze di cui
all'allegato IV, nonche' le modalita' di detenzione delle
stesse, che consentano l'esenzione dei fabbricanti
dall'obbligo della dichiarazione".