Art. 69. Compiti di rilievo nazionale 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi: a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale; b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonche' alla tutela della biodiversita', della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria; c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente; d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualita' dell'ambiente marino; e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualita' e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale; f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale, nelle materie di competenza statale; g) all'esercizio dei poteri statali di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale; i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine minacciate di estinzione; m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone; n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi; o) all'adozione della carta della natura; p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come risultano modificate dall'articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137, nonche' quelle attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 72. 2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative: a)alla informazione ed educazione ambientale; b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile; c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale; d) alla protezione dell'ambiente costiero. 3. Sono altresi' mantenute allo Stato le attivita' di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attivita' di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM). 4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza Statoregioni.
Note all'art. 69: - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997, si veda nota all'art. 3. - La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, suppl. ord. Il testo dell'art. 18 e' il seguente: "Art. 18. - 1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato. 2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, e' promossa dallo Stato, nonche' dagli enti territoriali, sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. 4. Le associazioni di cui al precedente art. 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza. 5. Le associazioni individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. 6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravita' della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali. 7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilita' individuale. 8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. 9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639". - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n, 46, suppl. ord. Il testo dell'art. 18, comma 3, e' il seguente: "3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio". - Si trascrive il testo dell'art. 12 del d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 83/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1988, n. 127: "Art. 12 (Funzioni d'indirizzo). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verranno indicate le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricanti le cui attivita' industriali rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, nonche' le modalita' con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ. 2. In via di prima applicazione, i decreti di cui al comma 1 saranno emanati nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato accordo tra i Ministri concertanti, a richiesta motivata di uno o piu' di questi, e, comunque, a seguito dell'inutile decorso del termine suddetto, all'emanazione dei decreti provvedera' il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 3. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Amministrazioni eventualmente interessate: a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' connesse all'applicazione del presente decreto; b) stabilisce le procedure per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, nonche' per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle stesse; c) indica le modalita' di standardizzazione per la dichiarazione di cui all'articolo 6; d) individua le aree ad elevata concentrazione di attivita' industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali puo' richiedersi la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 2, nonche' la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area; e) indica eventualmente le quantita' di sostanze di cui all'allegato IV, nonche' le modalita' di detenzione delle stesse, che consentano l'esenzione dei fabbricanti dall'obbligo della dichiarazione".