Art. 70.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate
nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni
e agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione
degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su
certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o
falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad
eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio
internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate
di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975,
n. 874;
c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello
Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di
competenza statale.
Nota all'art. 70:
- La legge 19 dicembre 1975, n. 874, recante ratifica
della convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973, e' pubblicata nella Gazzeta
Ufficiale 24 febbraio 1976, n. 49 suppl. ord.