Art. 72.
              Attivita' a rischio di incidente rilevante
  1.  Sono  conferite  alle   regioni  le  competenze  amministrative
relative alle industrie soggette agli  obblighi di cui all'articolo 4
del decreto del  Presidente della Repubblica 17 maggio  1988, n. 175,
l'adozione  di  provvedimenti discendenti  dall'istruttoria  tecnica,
nonche'   quelle  che   per  elevata   concentrazione  di   attivita'
industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di
interventi  di salvaguardia  dell'ambiente e  della popolazione  e di
risanamento   ambientale   subordinatamente  al   verificarsi   delle
condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
  2. Le regioni  provvedono a disciplinare la  materia con specifiche
normative   ai  fini   del   raccordo  tra   i  soggetti   incaricati
dell'istruttoria e di  garantire la sicurezza del  territorio e della
popolazione.
  3.  Il trasferimento  di cui  al comma  1 avviene  subordinatamente
all'adozione della  normativa di cui  al comma 2,  previa attivazione
dell'Agenzia regionale protezione ambiente  di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 4  dicembre 1993, n. 496,  convertito con modificazioni
dalla  legge 21  gennaio  1994, n.  61,  e a  seguito  di accordo  di
programma tra Stato e regione per  la verifica dei presupposti per lo
svolgimento   delle   funzioni,   nonche'   per   le   procedure   di
dichiarazione.
 
          Note all'art. 72:
            -  Il testo dell'art. 4 del gia' citato d.P.R. n. 175 del
          1988, e' il seguente:
            "Art. 4 (Obbligo di notifica). -  1.  Fermo  il  disposto
          dell'articolo 3, il fabbricante e' tenuto a far pervenire a
          notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanita':
             a)   qualora   eserciti   un'attivita'  industriale  che
          comporti o possa comportare l'uso di una  o  piu'  sostanze
          pericolose riportata nell'allegato III, nelle quantita' ivi
          indicate, come:
              1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con
          l'attivita' industriale interessata;
              2) prodotti della fabbricazione;
              3) sottoprodotti;
              4) residui;
              5) prodotti di reazioni accidentali;
             b)  o,  qualora  siano immagazzinate una o piu' sostanze
          pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantita'  ivi
          indicate nella seconda colonna.
            2. Il fabbricante e' ugualmente tenuto a far pervenire la
          notifica qualora le quantita' delle sostanze pericolose, di
          cui   alle   lettere   a)   e   b)   del   comma  1,  siano
          complessivamente raggiunte o superate in piu'  stabilimenti
          distanti  tra  loro  meno  di  500 metri, di proprieta' del
          medesimo fabbricante.
            3. Copia della notifica deve essere inviata alla  regione
          o provincia autonoma territorialmente competente.
            4.  Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, e' data
          notizia  al  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato.
            5.   Nel  caso  di  aree  ad  elevata  concentrazione  di
          attivita' industriali, individuate ai sensi  dell'art.  12,
          comma 3, lettera d), la regione prescrive ai fabbricanti di
          stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, l'obbligo
          di  notifica ove la quantita' delle sostanze pericolose, di
          cui  alle  lettere   a)   e   b)   del   comma   1,   siano
          complessivamente raggiunte o superate".
            -  Il  decreto-legge  4  dicembre  1993,  n. 496, recante
          "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei  controlli
          ambientali  e  istituzione  dell'Agenzia  nazionale  per la
          protezione dell'ambiente", e' stato  convertito  in  legge,
          con  modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio 1994, n. 61,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1994, n. 21.
          Si riporta l'articolo 03:
            "Art. 03. (Agenzie regionali e delle province  autonome).
          -  1.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di interesse
          regionale di cui all'art.  01 e delle  ulteriori  attivita'
          tecniche  di  prevenzione,  di  vigilanza  e  di  controllo
          ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  le  medesime
          regioni  e  province  autonome  con  proprie  leggi,  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge  di  conversione  del  presente decreto, istituiscono
          rispettivamente   Agenzie    regionali    e    provinciali,
          attribuendo  ad esse o alle loro articolazioni territoriali
          le funzioni, il personale, i beni  mobili  e  immobili,  le
          attrezzature   e   la  dotazione  finanziaria  dei  presidi
          multizonali   di   prevenzione,   nonche'   il   personale,
          l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle
          unita'  sanitarie  locali  adibiti  alle  attivita'  di cui
          all'articolo 01. Le Agenzie regionali e  provinciali  hanno
          autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile sono
          poste  sotto  la  vigilanza  della  presidenza della giunta
          provinciale o regionale.
            2. Le Agenzie sono istituite senza oneri  aggiuntivi  per
          le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma
          1,  personale gia' in organico presso di esse o presso enti
          finanziati con risorse regionali.  Corrispondentemente sono
          ridotti gli  organici  regionali,  i  relativi  oneri  e  i
          trasferimenti  destinati  agli  enti finanziati con risorse
          regionali da cui provenga il personale  dell'Agenzia.  Deve
          essere  condotta  una ricognizione, entro dodici mesi dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  che  sulla  base  di parametri quali la
          densita'  di   popolazione,   la   densita'   di   sorgenti
          inquinanti,   la   presenza  di  recettori  particolarmente
          sensibili, la densita' di attivita' produttive ed agricole,
          permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale
          per  l'area  di  competenza  delle  Agenzie  regionali e di
          strutturare su di essi la dotazione organica,  strumentale,
          finanziaria   delle   Agenzie   regionali   e   delle  loro
          articolazioni.
            3. Al fine di assicurare efficacia e  indirizzi  omogenei
          all'attivita'  di  prevenzione, di vigilanza e di controllo
          ambientali, nonche' di  coordinamento  con  l'attivita'  di
          prevenzione  sanitaria,  le  Agenzie  sono  organizzate  in
          settori tecnici  corrispondenti  alle  principali  aree  di
          intervento  e  articolate  in  dipartimenti  provinciali  o
          subprovinciali e in servizi territoriali.
            4. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  con  le  leggi  di  cui  al comma 1, provvedono a
          definire l'organizzazione nonche' la dotazione tecnica e di
          personale e  le  risorse  finanziarie  delle  Agenzie,  con
          l'osservanza,  per  quanto  riguarda  l'aspetto  sanitario,
          delle  disposizioni  contenute  nell'art.  7,  del  decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni, per le parti non in contrasto con il decreto
          del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. Esse
          stabiliscono le  modalita'  di  consulenza  e  di  supporto
          all'azione  delle  province,  dei  comuni e delle comunita'
          montane,  dei  dipartimenti  e  dei  servizi   territoriali
          dell'Agenzia  e  fissano  le modalita' di integrazione e di
          coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e  di
          attivita' con i servizi delle unita' sanitarie locali.
            5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con
          l'Agenzia  nazionale per la protezione dell'ambiente di cui
          all'art. 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in
          attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo
          art. 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui
          all'art. 45, comma 3, del decreto  legislativo  3  febbraio
          1993,  n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente
          articolo  e'  confermato  il   trattamento   giuridico   ed
          economico in godimento.
            6.  Le agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie
          attivita'  istituzionali   si   avvalgono   delle   sezioni
          regionali    dell'Albo   di   cui   all'articolo   10   del
          decreto-legge 31  agosto  1987,  n.  361,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1987,  n. 441. I
          rapporti fra le Agenzie e le sezioni regionali del predetto
          Albo sono regolati dall'accordo  di  programma  di  cui  al
          comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto".