Art. 72.
Attivita' a rischio di incidente rilevante
1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative
relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,
l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica,
nonche' quelle che per elevata concentrazione di attivita'
industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di
interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di
risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche
normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati
dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della
popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente
all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione
dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di
programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo
svolgimento delle funzioni, nonche' per le procedure di
dichiarazione.
Note all'art. 72:
- Il testo dell'art. 4 del gia' citato d.P.R. n. 175 del
1988, e' il seguente:
"Art. 4 (Obbligo di notifica). - 1. Fermo il disposto
dell'articolo 3, il fabbricante e' tenuto a far pervenire a
notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanita':
a) qualora eserciti un'attivita' industriale che
comporti o possa comportare l'uso di una o piu' sostanze
pericolose riportata nell'allegato III, nelle quantita' ivi
indicate, come:
1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con
l'attivita' industriale interessata;
2) prodotti della fabbricazione;
3) sottoprodotti;
4) residui;
5) prodotti di reazioni accidentali;
b) o, qualora siano immagazzinate una o piu' sostanze
pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantita' ivi
indicate nella seconda colonna.
2. Il fabbricante e' ugualmente tenuto a far pervenire la
notifica qualora le quantita' delle sostanze pericolose, di
cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano
complessivamente raggiunte o superate in piu' stabilimenti
distanti tra loro meno di 500 metri, di proprieta' del
medesimo fabbricante.
3. Copia della notifica deve essere inviata alla regione
o provincia autonoma territorialmente competente.
4. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, e' data
notizia al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
5. Nel caso di aree ad elevata concentrazione di
attivita' industriali, individuate ai sensi dell'art. 12,
comma 3, lettera d), la regione prescrive ai fabbricanti di
stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, l'obbligo
di notifica ove la quantita' delle sostanze pericolose, di
cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano
complessivamente raggiunte o superate".
- Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante
"Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente", e' stato convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1994, n. 21.
Si riporta l'articolo 03:
"Art. 03. (Agenzie regionali e delle province autonome).
- 1. Per lo svolgimento delle attivita' di interesse
regionale di cui all'art. 01 e delle ulteriori attivita'
tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo
ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime
regioni e province autonome con proprie leggi, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, istituiscono
rispettivamente Agenzie regionali e provinciali,
attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali
le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le
attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi
multizonali di prevenzione, nonche' il personale,
l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle
unita' sanitarie locali adibiti alle attivita' di cui
all'articolo 01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno
autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile sono
poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta
provinciale o regionale.
2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per
le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma
1, personale gia' in organico presso di esse o presso enti
finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono
ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i
trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse
regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia. Deve
essere condotta una ricognizione, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, che sulla base di parametri quali la
densita' di popolazione, la densita' di sorgenti
inquinanti, la presenza di recettori particolarmente
sensibili, la densita' di attivita' produttive ed agricole,
permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale
per l'area di competenza delle Agenzie regionali e di
strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale,
finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro
articolazioni.
3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei
all'attivita' di prevenzione, di vigilanza e di controllo
ambientali, nonche' di coordinamento con l'attivita' di
prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in
settori tecnici corrispondenti alle principali aree di
intervento e articolate in dipartimenti provinciali o
subprovinciali e in servizi territoriali.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con le leggi di cui al comma 1, provvedono a
definire l'organizzazione nonche' la dotazione tecnica e di
personale e le risorse finanziarie delle Agenzie, con
l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario,
delle disposizioni contenute nell'art. 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, per le parti non in contrasto con il decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. Esse
stabiliscono le modalita' di consulenza e di supporto
all'azione delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali
dell'Agenzia e fissano le modalita' di integrazione e di
coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di
attivita' con i servizi delle unita' sanitarie locali.
5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui
all'art. 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in
attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo
art. 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente
articolo e' confermato il trattamento giuridico ed
economico in godimento.
6. Le agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie
attivita' istituzionali si avvalgono delle sezioni
regionali dell'Albo di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. I
rapporti fra le Agenzie e le sezioni regionali del predetto
Albo sono regolati dall'accordo di programma di cui al
comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto".