Art. 74.
               Disciplina delle aree ad elevato rischio
                         di crisi ambientale
  1. L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' abrogato.
  2. Le regioni,  sentiti gli enti locali,  nei rispettivi territori,
individuano  le  aree  caratterizzate   da  gravi  alterazioni  degli
equilibri ecologici nei corpi idrici,  nell'atmosfera e nel suolo che
comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.
  3. Sulla  base dell'individuazione  di cui al  comma 2,  le regioni
dichiarano  tali aree  di  elevato rischio  di  crisi ambientale.  La
dichiarazione  ha validita'  per  un  periodo di  cinque  anni ed  e'
rinnovabile una sola volta.
  4. Le regioni definiscono, per le aree  di cui al comma 2, un piano
di  risanamento teso  ad  individuare in  via  prioritaria le  misure
urgenti atte  a rimuovere  le situazioni di  rischio e  al ripristino
ambientale.
  5. Le disposizioni contenute nei commi  da 1 a 4 si applicano anche
alle  aree  dichiarate ad  elevato  rischio  di crisi  ambientale  al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
  6.  Resta  salva l'efficacia  dei  provvedimenti  adottati in  base
all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino all'emanazione
della disciplina  regionale e all'adozione dei  relativi strumenti di
pianificazione.
 
          Nota all'art. 74:
            -  Il  testo  dell'art. 7 della sopra richiamata legge n.
          349 del 1986 e' il seguente:
            "Art. 7. - 1. Gli ambiti  territoriali  e  gli  eventuali
          tratti   marittimi  prospicienti  caratterizzati  da  gravi
          alterazioni degli equilibri ambientali  nei  corpi  idrici,
          nell'atmosfera  o  nel  suolo, e che comportano rischio per
          l'ambiente  e  la  popolazione,  sono  dichiarati  aree  ad
          elevato  rischio  di  crisi ambientale, previo parere delle
          commissioni parlamentari competenti, con deliberazione  del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          dell'ambiente, d'intesa con le  regioni  interessate.    Il
          predetto  parere delle commissioni parlamentari e' espresso
          entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi  inutilmente
          i  quali  il  Governo  procede  alla  deliberazione  di sua
          competenza. La dichiarazione  avviene  sulla  base  di  una
          relazione     preliminare    predisposta    dal    Ministro
          dell'ambiente, tesa ad individuare i fattori di rischio, le
          motivazioni   dell'opportunita'   e   dell'urgenza    della
          dichiarazione.
            2.  La  dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi
          ambientale ha validita' per un periodo  massimo  di  cinque
          anni.  Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente alle
          competenti  commissioni   parlamentari   sullo   stato   di
          attuazione  degli  interventi,  sugli effetti relativi alla
          situazione  dell'ambiente  nell'area  individuata  e,  allo
          scadere  del  predetto  termine,  trasmette  una  relazione
          generale, contenente, in particolare, una descrizione delle
          attivita'  svolte,  dei  progetti  ed  opere  intrapresi  e
          realizzati, nonche' dello stato dell'ambiente.
            3.  Qualora  sia necessario rinnovare la dichiarazione di
          area ad elevato rischio di crisi ambientale, si procede  ai
          sensi del comma 1.
            4.   Con   la  deliberazione  di  cui  al  comma  1  sono
          individuati   gli   obiettivi   per   gli   interventi   di
          risanamento, il termine e le direttive per la formazione di
          un  piano  teso ad individuare in via prioritaria le misure
          urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e per  il
          ripristino ambientale.
            5.   Il  piano,  predisposto,  d'intesa  con  le  regioni
          interessate, dal Ministro dell'ambiente, e'  approvato  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          deliberazione del Consiglio dei Ministri.
            6.  Il  piano,  sulla  base  della   ricognizione   degli
          squilibri  ambientali  e delle fonti inquinanti, dispone le
          misure dirette:
             a) a  ridurre  o  eliminare  i  fenomeni  di  squilibrio
          ambientale   e  di  inquinamento  e  alla  realizzazione  e
          all'impiego, anche agevolati, di impianti ed  apparati  per
          eliminare o ridurre l'inquinamento;
             b)  alla  vigilanza  sui  tipi  e  modi  di produzione e
          sull'utilizzazione  dei  dispositivi  di   eliminazione   o
          riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
             c)  a  garantire la vigilanza e il controllo sullo stato
          dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.
            7. Il piano definisce i metodi, i criteri e le misure  di
          coordinamento  della  spesa  ordinaria  dello  Stato, delle
          regioni  e   degli   enti   locali   disponibile   per   la
          realizzazione   degli  interventi  previsti.  Il  programma
          triennale  indica   e   ripartisce   le   risorse   statali
          disponibili  per ciascuna area ed elevato rischio.
            8.  L'approvazione  del piano ha effetto di dichiarazione
          di pubblica utilita',  urgenza  ed  indifferibilita'  delle
          opere in esso previste.
            9. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del piano,
          il   Ministro   dell'ambiente,   nei   casi   di  accertata
          inadempienza   da   parte   delle   regioni   di   obblighi
          espressamente  previsti,  sentita  la  regione interessata,
          assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale
          provvede in via sostitutiva, su deliberazione del Consiglio
          dei Ministri.
            10. Nei casi di accertata  inadempienza  da  parte  degli
          enti  locali competenti alla realizzazione degli interventi
          previsti dal piano, la regione assegna un  congruo  termine
          per  provvedere,  decorso  inutilmente il quale provvede in
          via sostitutiva.
            11.  Nell'ipotesi  di esercizio dei poteri sostitutivi di
          cui  al  presente  articolo,  gli  oneri  derivanti   dalla
          realizzazione  e  gestione  degli  impianti  gravano  sulle
          risorse finanziarie, come definite dal piano".