Art. 74.
Disciplina delle aree ad elevato rischio
di crisi ambientale
1. L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' abrogato.
2. Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori,
individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli
equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che
comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.
3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le regioni
dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La
dichiarazione ha validita' per un periodo di cinque anni ed e'
rinnovabile una sola volta.
4. Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano
di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure
urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino
ambientale.
5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche
alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
6. Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati in base
all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino all'emanazione
della disciplina regionale e all'adozione dei relativi strumenti di
pianificazione.
Nota all'art. 74:
- Il testo dell'art. 7 della sopra richiamata legge n.
349 del 1986 e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali
tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi
alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici,
nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per
l'ambiente e la popolazione, sono dichiarati aree ad
elevato rischio di crisi ambientale, previo parere delle
commissioni parlamentari competenti, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. Il
predetto parere delle commissioni parlamentari e' espresso
entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi inutilmente
i quali il Governo procede alla deliberazione di sua
competenza. La dichiarazione avviene sulla base di una
relazione preliminare predisposta dal Ministro
dell'ambiente, tesa ad individuare i fattori di rischio, le
motivazioni dell'opportunita' e dell'urgenza della
dichiarazione.
2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi
ambientale ha validita' per un periodo massimo di cinque
anni. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente alle
competenti commissioni parlamentari sullo stato di
attuazione degli interventi, sugli effetti relativi alla
situazione dell'ambiente nell'area individuata e, allo
scadere del predetto termine, trasmette una relazione
generale, contenente, in particolare, una descrizione delle
attivita' svolte, dei progetti ed opere intrapresi e
realizzati, nonche' dello stato dell'ambiente.
3. Qualora sia necessario rinnovare la dichiarazione di
area ad elevato rischio di crisi ambientale, si procede ai
sensi del comma 1.
4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono
individuati gli obiettivi per gli interventi di
risanamento, il termine e le direttive per la formazione di
un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure
urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e per il
ripristino ambientale.
5. Il piano, predisposto, d'intesa con le regioni
interessate, dal Ministro dell'ambiente, e' approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
6. Il piano, sulla base della ricognizione degli
squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone le
misure dirette:
a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio
ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e
all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per
eliminare o ridurre l'inquinamento;
b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e
sull'utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o
riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato
dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.
7. Il piano definisce i metodi, i criteri e le misure di
coordinamento della spesa ordinaria dello Stato, delle
regioni e degli enti locali disponibile per la
realizzazione degli interventi previsti. Il programma
triennale indica e ripartisce le risorse statali
disponibili per ciascuna area ed elevato rischio.
8. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione
di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle
opere in esso previste.
9. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del piano,
il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata
inadempienza da parte delle regioni di obblighi
espressamente previsti, sentita la regione interessata,
assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale
provvede in via sostitutiva, su deliberazione del Consiglio
dei Ministri.
10. Nei casi di accertata inadempienza da parte degli
enti locali competenti alla realizzazione degli interventi
previsti dal piano, la regione assegna un congruo termine
per provvedere, decorso inutilmente il quale provvede in
via sostitutiva.
11. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di
cui al presente articolo, gli oneri derivanti dalla
realizzazione e gestione degli impianti gravano sulle
risorse finanziarie, come definite dal piano".