Art. 75.
                        Riordino di strutture
  1.  Nell'ambito del  riordino di  cui all'articolo  9 del  presente
decreto legislativo sono ricompresi in particolare:
    a) il Consiglio nazionale per l'ambiente;
  b) la Consulta per la difesa del mare;
  c)  la  Commissione  scientifica sul  commercio  internazionale  di
specie  selvatiche di  cui all'articolo  4,  comma 2,  della legge  7
febbraio 1992, n. 150;
  d)  la  Consulta tecnica  per  le  aree  naturali protette  di  cui
all'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
 
          Nota all'art. 75:
            -  La  legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante "Disciplina
          dei  reati  relativi  all'applicazione  in   Italia   della
          convenzione   sul  commercio  internazionale  delle  specie
          animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,  firmata   a
          Washington  il  3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
          1975, n.  874,  e  del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82,  e
          successive    modificazioni,    nonche'    norme   per   la
          commercializzazione e la detenzione di  esemplari  vivi  di
          mammiferi  e rettili che possono costituire pericolo per la
          salute  e  l'incolumita'  pubblica",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  22  febbraio 1992, n. 44. Il testo del
          comma 2 dell'articolo 4 e' il seguente:
            "2. Con decreto del Ministro  dell'ambiente,  emanato  di
          concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e
          con  il  Ministro  della  sanita,  e'  istituita  presso il
          Ministero  dell'ambiente  la  commissione  scientifica  per
          l'applicazione     della    convenzione    sul    commercio
          internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
          estinzione,  firmata  a  Washington il 3 marzo 1973, di cui
          alla legge 9 dicembre 1975, n. 874".
            - Si trascrivono i commi 7 e 8 dell'art. 3 della legge n.
          394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n.  292,  suppl.
          ord.:
            "7.    E'  istituita  la  Consulta  tecnica  per  le aree
          naturali  protette,  di  seguito   denominata   "Consulta",
          costituita  da nove esperti particolarmente qualificati per
          l'attivita' e  per  gli  studi  realizzati  in  materia  di
          conservazione  della  natura, nominati, per un quinquennio,
          dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in  una  rosa
          di   nomi   presentata  dalle  associazioni  di  protezione
          ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente,
          tre  scelti,  ciascuno,  sulla  base  di   rose   di   nomi
          rispettivamente  presentate  dall'Accademia  nazionale  dei
          Lincei, dalla  Societa'  botanica  italiana  e  dall'Unione
          zoologica  italiana,  uno designato dal Consiglio nazionale
          delle ricerche e due scelti in una rosa  di  nomi  proposta
          dai  presidenti  dei  parchi  nazionali  e  regionali.  Per
          l'attuazione del presente comma e'  autorizzata  una  spesa
          annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.
            8.   La   Consulta   esprime   pareri   per   i   profili
          tecnico-scientifici in materia di aree  naturali  protette,
          di  sua  iniziativa  o  su  richiesta  del  Comitato  o del
          Ministro dell'ambiente".