Art. 75.
Riordino di strutture
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente
decreto legislativo sono ricompresi in particolare:
a) il Consiglio nazionale per l'ambiente;
b) la Consulta per la difesa del mare;
c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di
specie selvatiche di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7
febbraio 1992, n. 150;
d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui
all'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Nota all'art. 75:
- La legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante "Disciplina
dei reati relativi all'applicazione in Italia della
convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e
successive modificazioni, nonche' norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumita' pubblica", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44. Il testo del
comma 2 dell'articolo 4 e' il seguente:
"2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e
con il Ministro della sanita, e' istituita presso il
Ministero dell'ambiente la commissione scientifica per
l'applicazione della convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui
alla legge 9 dicembre 1975, n. 874".
- Si trascrivono i commi 7 e 8 dell'art. 3 della legge n.
394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, suppl.
ord.:
"7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree
naturali protette, di seguito denominata "Consulta",
costituita da nove esperti particolarmente qualificati per
l'attivita' e per gli studi realizzati in materia di
conservazione della natura, nominati, per un quinquennio,
dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa
di nomi presentata dalle associazioni di protezione
ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente,
tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi
rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei
Lincei, dalla Societa' botanica italiana e dall'Unione
zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale
delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta
dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata una spesa
annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.
8. La Consulta esprime pareri per i profili
tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette,
di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del
Ministro dell'ambiente".