Art. 81.

  1.  Nel  secondo  e nel terzo comma dell'articolo 411 del codice di
procedura civile le parole "pretura" e "pretore" sono rispettivamente
sostituite dalle parole "tribunale" e "giudice".
 
           Nota all'art. 81:
            - Il testo vigente dell'art. 411 del codice di  procedura
          civile,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 411 (Processo verbale di conciliazione).  -  Se  la
          conciliazione  riesce,  si  forma processo verbale che deve
          essere  sottoscritto  dalle  parti  e  dal  presidente  del
          collegio  che  ha esperito il tentativo, il quale certifica
          l'autografia della sottoscrizione delle  parti  o  la  loro
          impossibilita' di sottoscrivere.
            Il  processo  verbale  e' depositato a cura delle parti o
          dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e   della   massima
          occupazione  nella  cancelleria  del  tribunale  nella  cui
          circoscrizione e' stato formato.  Il  giudice,  su  istanza
          della  parte  interessata, accertata la regolarita' formale
          del verbale di conciliazione,  lo  dichiara  esecutivo  con
          decreto.
            Se  il  tentativo  di  conciliazione si e' svolto in sede
          sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione e'
          depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e  della
          massima  occupazione  a  cura  di  una delle parti o per il
          tramite di un'associazione sindacale.  Il direttore,  o  un
          suo  delegato,  accertatane  la  autenticita',  provvede  a
          depositarlo  nella  cancelleria  del  tribunale  nella  cui
          circoscrizione  e'  stato  redatto.  Il giudice, su istanza
          della parte interessata, accertata la  regolarita'  formale
          del  verbale  di  conciliazione,  lo dichiara esecutivo con
          decreto.".