Art. 83. 1. Negli articoli 417, terzo comma, 426, primo comma, e 427, primo comma, del codice di procedura civile, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Note all'art. 83: - Il testo vigente dell'art. 417 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 417 (Costituzione e difesa personale delle parti). - In primo grado la parte puo' stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le L. 250.000. La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'art. 414 o si costituisce nelle forme di cui all'art. 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica. Puo' proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice ne fa redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'art. 415. Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.". - Il testo vigente dell'art. 426 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 426 (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale). - Il giudice quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'art. 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'art. 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memoria e documenti in cancelleria. Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.". - Il testo vigente dell'art. 427 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 427 (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario). - Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'art. 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie; altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione, con il rito ordinario. In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.".