Art. 83.

  1.  Negli articoli 417, terzo comma, 426, primo comma, e 427, primo
comma,  del  codice  di  procedura  civile,  la  parola  "pretore" e'
sostituita dalla parola "giudice".
 
           Note all'art. 83:
            -  Il testo vigente dell'art. 417 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  417 (Costituzione e difesa personale delle parti).
          -  In  primo  grado  la  parte  puo'  stare   in   giudizio
          personalmente quando il valore della causa non eccede le L.
          250.000.
            La  parte  che  sta  in giudizio personalmente propone la
          domanda nelle forme di cui all'art. 414  o  si  costituisce
          nelle  forme di cui all'art.  416 con elezione di domicilio
          nell'ambito del territorio della Repubblica.
            Puo' proporre la domanda  anche  verbalmente  davanti  al
          giudice ne fa redigere processo verbale.
            Il  ricorso  o  il  processo  verbale  con  il decreto di
          fissazione  dell'udienza  devono   essere   notificati   al
          convenuto  e  allo  stesso  attore a cura della cancelleria
          entro i termini di cui all'art. 415.
            Alle parti che  stanno  in  giudizio  personalmente  ogni
          ulteriore  atto  o  memoria  deve  essere  notificato dalla
          cancelleria.".
            - Il testo vigente dell'art. 426 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  426  (Passaggio  dal  rito   ordinario   al   rito
          speciale).  -  Il  giudice  quando  rileva  che  una  causa
          promossa nelle forme ordinarie riguarda  uno  dei  rapporti
          previsti  dall'art.  409,  fissa con ordinanza l'udienza di
          cui all'art. 420 e il termine perentorio entro il quale  le
          parti  dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli
          atti introduttivi mediante deposito di memoria e  documenti
          in cancelleria.
            Nell'udienza  come  sopra  fissata provvede a norma degli
          articoli che precedono.".
            - Il testo vigente dell'art. 427 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  427  (Passaggio  dal   rito   speciale   al   rito
          ordinario).  -  Il  giudice,  quando  rileva  che una causa
          promossa nelle forme stabilite dal presente  capo  riguarda
          un rapporto diverso da quelli previsti dall'art. 409, se la
          causa  stessa  rientra nella sua competenza dispone che gli
          atti siano messi in regola con le disposizioni  tributarie;
          altrimenti  la rimette con ordinanza al giudice competente,
          fissando  un  termine  perentorio  non  superiore  a trenta
          giorni per la riassunzione, con il rito ordinario.
            In tal caso le prove acquisite durante lo stato  di  rito
          speciale   avranno   l'efficacia   consentita  dalle  norme
          ordinarie.".