Art. 84.

  1.  Nel  secondo  comma  dell'articolo  428 del codice di procedura
civile la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".
 
           Nota all'art. 84:
            - Il testo vigente dell'art. 428 del codice di  procedura
          civile,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 428 (Incompetenza del giudice). - Quando una  causa
          relativa ai rapporti di cui all'art. 409 sia stata proposta
          a giudice incompetente, l'incompetenza puo' essere eccepita
          dal  convenuto  soltanto  nella  memoria  difensiva  di cui
          all'art. 416 ovvero  rilevata  d'ufficio  dal  giudice  non
          oltre l'udienza di cui all'art. 420.
            Quando  l'incompetenza  sia  stata eccepita o rilevata ai
          sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa  al
          tribunale  in  funzione  di giudice del lavoro, fissando un
          termine perentorio non superiore a  trenta  giorni  per  la
          riassunzione con rito speciale.".