Art. 84. 1. Nel secondo comma dell'articolo 428 del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".
Nota all'art. 84: - Il testo vigente dell'art. 428 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 428 (Incompetenza del giudice). - Quando una causa relativa ai rapporti di cui all'art. 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza puo' essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 420. Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al tribunale in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.".