Art. 86. 1. L'articolo 444 del codice di procedura civile e' cosi' modificato: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore."; b) nel secondo e nel terzo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".
Nota all'art. 86: - Il testo vigente dell'art. 444 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 444 (Giudice competente). - Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore. Se la controversia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, e' competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave. Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, e' competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.".