Art. 86.

  1.   L'articolo  444  del  codice  di  procedura  civile  e'  cosi'
modificato:
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Le  controversie  in  materia  di  previdenza  e  di  assistenza
obbligatorie  indicate  nell'articolo  442  sono  di  competenza  del
tribunale,   in   funzione   di   giudice   del   lavoro,  nella  cui
circoscrizione ha la residenza l'attore.";
    b)  nel  secondo  e  nel  terzo  comma  la  parola  "pretore"  e'
sostituita dalla parola "tribunale".
 
           Nota all'art. 86:
            - Il testo vigente dell'art. 444 del codice di  procedura
          civile,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 444 (Giudice  competente).  -  Le  controversie  in
          materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate
          nell'art. 442 sono di competenza del tribunale, in funzione
          di  giudice  del  lavoro,  nella  cui  circoscrizione ha la
          residenza l'attore.
            Se la controversia di infortuni  sul  lavoro  e  malattie
          professionali   riguarda   gli   addetti  alla  navigazione
          marittima  o  alla  pesca  marittima,  e'   competente   il
          tribunale,  in funzione di giudice del lavoro, del luogo in
          cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.
            Per le controversie relative agli obblighi dei datori  di
          lavoro   e   all'applicazione  delle  sanzioni  civili  per
          l'inadempimento  di  tali  obblighi,   e'   competente   il
          tribunale,  in funzione di giudice del lavoro, del luogo in
          cui ha sede l'ufficio dell'ente.".