Art. 87.

  1.  L'articolo  447-bis  del  codice  di  procedura civile e' cosi'
modificato:
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  controversie in materia di locazione e di comodato di immobili
urbani  e  quelle  di  affitto  di  aziende  sono  disciplinate dagli
articoli  414,  415,  416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422,
423,  primo  e  terzo  comma,  424,  425, 426, 427, 428, 429, primo e
secondo  comma,  430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in
quanto applicabili.";
    b) il primo periodo del secondo comma e' soppresso.
 
           Nota all'art. 87:
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  447-bis  del  codice di
          procedura civile, come modificato dal  decreto  legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  447-bis  (Norme  applicabili  alle controversie in
          materia di locazione, di  comodato  e  di  affitto).  -  Le
          controversie  in  materia  di  locazione  e  di comodato di
          immobili  urbani  e  quelle  di  affitto  di  aziende  sono
          disciplinate  dagli  articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419,
          420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma,  424,
          425,  426,  427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433,
          434,  435,  436,  437,  438,  439,  440,  441,  in   quanto
          applicabili.
            Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.
            Il giudice puo' disporre d'ufficio, in qualsiasi momento,
          l'ispezione  della  cosa  e  l'ammissione  di ogni mezzo di
          prova, ad eccezione del giuramento  decisorio,  nonche'  la
          richiesta  di  informazioni,  sia  scritte  che orali, alle
          associazioni di categoria indicate dalle parti.
            Le   sentenze   di   condanna   di   primo   grado   sono
          provvisoriamente   esecutive.      All'esecuzione  si  puo'
          procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del
          termine  per  il  deposito  della  sentenza.   Il   giudice
          d'appello  puo'  disporre con ordinanza non impugnabile che
          l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano  sospese  quando
          dalle  stesse  possa  derivare  all'altra  parte gravissimo
          danno.".