Art. 69.
                    Compiti di rilievo nazionale
  1.  Ai  sensi  dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo  1997,  n.  59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela
dell'ambiente quelli relativi:
  a)   al   recepimento  delle  convenzioni  internazionali  e  delle
direttive  comunitarie  relative  alla  tutela  dell'ambiente  e alla
conseguente  definizione  di  obiettivi e delle iniziative necessarie
per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;
  b)  alla  conservazione  e  alla valorizzazione delle aree naturali
protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute
di  importanza  internazionale o nazionale, nonche' alla tutela della
biodiversita',  della  fauna e della flora specificamente protette da
accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;
  c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;
  d)   alla  protezione,  alla  sicurezza  e  all'osservazione  della
qualita' dell'ambiente marino;
  e)  alla  determinazione  di  valori limite, standard, obiettivi di
qualita' e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di
  un   livello   adeguato  di  tutela  dell'ambiente  sul  territorio
  nazionale;
f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo
ambientale, nelle materie di competenza statale;
  g)  all'esercizio  dei  poteri statali di cui all'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349;
  h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei
  speciali   per   interventi  di  tutela  dell'ambiente  di  rilievo
  nazionale;
i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
  l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre
e marine minacciate di estinzione;
  m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione
di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;
  n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
  o) all'adozione della carta della natura;
  p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo
12  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175,  come risultano modificate dall'articolo 1, comma 8, della legge
19  maggio  1997, n. 137, nonche' quelle attualmente esercitate dallo
Stato   fino   all'attuazione  degli  accordi  di  programma  di  cui
all'articolo 72.
  2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni,
le funzioni relative:
  a)alla informazione ed educazione ambientale;
  b)  alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo
sostenibile;
  c)  alle  decisioni  di  urgenza  a  fini  di prevenzione del danno
ambientale;
  d) alla protezione dell'ambiente costiero.
  3.  Sono  altresi'  mantenute allo Stato le attivita' di vigilanza,
sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle
funzioni  e  dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attivita'
di  vigilanza  sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA)   e  sull'Istituto  centrale  per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica applicata al mare (ICRAM).
  4.  I  compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati,
sentita  la  Conferenza  unificata  e  i  compiti  di cui al comma 1,
lettera   o)   sono   esercitati  previa  intesa  con  la  Conferenza
Statoregioni.