Art. 70.
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1.  Tutte  le  funzioni  amministrative  non espressamente indicate
nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni
e agli enti locali e tra queste, in particolare:
  a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
  b)  il  controllo  in  ordine alla commercializzazione e detenzione
degli  animali  selvatici,  il  ricevimento  di  denunce,  i visti su
certificati   di  importazione,  il  ritiro  dei  permessi  errati  o
falsificati,   l'autorizzazione   alla   detenzione   temporanea,  ad
eccezione  della  normativa  di  cui  alla  Convenzione sul commercio
internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate
di  estinzione  (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975,
n. 874;
  c)  le  competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello
Stato,  salvo  quelle  necessarie  all'esercizio  delle  funzioni  di
competenza statale.