Art. 71.
                  Valutazione di impatto ambientale
  1.  In  materia  di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di
competenza dello Stato:
  a)  le  opere  ed  impianti  il cui impatto ambientale investe piu'
regioni;
  b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
  c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
  d) le opere la cui autorizzazione e' di competenza dello Stato.
  2.  Con  atto  di  indirizzo e coordinamento da adottare entro otto
mesi   dalla   data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo,  sono  individuate  le  specifiche  categorie  di opere,
interventi  e  attivita' attualmente sottoposti a valutazione statale
di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni.
  3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato
e'  subordinato,  per  ciascuna  regione,  alla  vigenza  della legge
regionale  della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorita'
competente  nell'ambito  del  sistema delle regioni e delle autonomie
locali,  ferma  restando  la  distinzione  tra autorita' competente e
soggetto proponente.