Art. 72.
             Attivita' a rischio di incidente rilevante
  1.   Sono  conferite  alle  regioni  le  competenze  amministrative
relative  alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4
del  decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,
l'adozione  di  provvedimenti  discendenti  dall'istruttoria tecnica,
nonche'   quelle   che   per   elevata  concentrazione  di  attivita'
industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di
interventi  di  salvaguardia  dell'ambiente  e della popolazione e di
risanamento   ambientale   subordinatamente   al   verificarsi  delle
condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
  2.  Le  regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche
normative   ai   fini   del   raccordo   tra  i  soggetti  incaricati
dell'istruttoria  e  di garantire la sicurezza del territorio e della
popolazione.
  3.  Il  trasferimento  di  cui  al comma 1 avviene subordinatamente
all'adozione  della  normativa  di cui al comma 2, previa attivazione
dell'Agenzia  regionale protezione ambiente di cui all'articolo 3 del
decreto-legge  4  dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni
dalla  legge  21  gennaio  1994,  n.  61,  e  a seguito di accordo di
programma  tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo
svolgimento   delle   funzioni,   nonche'   per   le   procedure   di
dichiarazione.