Art. 73.
         Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza
                 di soppressione di funzioni statali
  1.  Sono  altresi'  conferite  alle  regioni,  in conseguenza della
soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi
dell'articolo 68 le seguenti funzioni:
  a) la determinazione delle priorita' dell'azione ambientale;
  b) il coordinamento degli interventi ambientali;
  c)  la  ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari
interventi.
  2.   Qualora   l'attuazione   dei  programmi  regionali  di  tutela
ambientale   richieda   l'iniziativa   integrata   e  coordinata  con
l'amministrazione  dello  Stato  o  con  altri  soggetti  pubblici  o
privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.
  3.  E' conferita, previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione
di  tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma
di   salvaguardia   del   litorale   e  delle  zone  umide  nell'area
metropolitana  di  Cagliari  di  cui all'articolo 17, comma 20, della
legge  11  marzo  1988, n. 67. La regione Sardegna succede allo Stato
nei  rapporti  concessori  e  convenzionali  in  atto e dispone delle
relative risorse finanziarie.