Art. 74.
              Disciplina delle aree ad elevato rischio
                         di crisi ambientale
  1. L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' abrogato.
  2.  Le  regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori,
individuano   le  aree  caratterizzate  da  gravi  alterazioni  degli
equilibri  ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che
comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.
  3.  Sulla  base  dell'individuazione  di cui al comma 2, le regioni
dichiarano  tali  aree  di  elevato  rischio  di crisi ambientale. La
dichiarazione  ha  validita'  per  un  periodo  di  cinque anni ed e'
rinnovabile una sola volta.
  4.  Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano
di  risanamento  teso  ad  individuare  in  via prioritaria le misure
urgenti  atte  a  rimuovere  le situazioni di rischio e al ripristino
ambientale.
  5.  Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche
alle  aree  dichiarate  ad  elevato  rischio  di  crisi ambientale al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
  6.  Resta  salva  l'efficacia  dei  provvedimenti  adottati in base
all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino all'emanazione
della  disciplina  regionale e all'adozione dei relativi strumenti di
pianificazione.