Art. 75. Riordino di strutture 1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo sono ricompresi in particolare: a) il Consiglio nazionale per l'ambiente; b) la Consulta per la difesa del mare; c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150; d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.