Art. 75.
                        Riordino di strutture
  1.  Nell'ambito  del  riordino  di  cui all'articolo 9 del presente
decreto legislativo sono ricompresi in particolare:
    a) il Consiglio nazionale per l'ambiente;
  b) la Consulta per la difesa del mare;
  c)  la  Commissione  scientifica  sul  commercio  internazionale di
specie  selvatiche  di  cui  all'articolo  4,  comma 2, della legge 7
febbraio 1992, n. 150;
  d)  la  Consulta  tecnica  per  le  aree  naturali  protette di cui
all'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.