Art. 93.
               (Sospensione dei termini processuali).
1.  La  sospensione  dei  termini processuali, prevista dalla legge 7
ottobre 1969, n. 742, non si applica:
a)  ai  procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e
di opposizione alla medesima;
b)  al procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria   o   la   dichiarazione   di  fallimento  dell'impresa
insolvente,  previsto  dagli  articoli  28,  29  e 30, ed al relativo
procedimento di reclamo;
c)  ai procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria
in  fallimento  e  di  conversione  del fallimento in amministrazione
straordinaria, nonche' ai relativi procedimenti di reclamo.
 
           Nota all'art. 93:
            -  La legge   7 ottobre 1969, n. 742, reca:  "Sospensione
          dei termini processuali nel periodo feriale".