Art. 93. (Sospensione dei termini processuali). 1. La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica: a) ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla medesima; b) al procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente, previsto dagli articoli 28, 29 e 30, ed al relativo procedimento di reclamo; c) ai procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonche' ai relativi procedimenti di reclamo.
Nota all'art. 93: - La legge 7 ottobre 1969, n. 742, reca: "Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale".