Art. 52
                           (Attribuzioni)

  1.  Il  ministero  per  i beni e le attivita' culturali esercita le
   attribuzioni  spettanti  allo Stato in materia di beni culturali e
   ambientali,  spettacolo  e  sport,  eccettuate  quelle attribuite,
   anche  dal  presente  decreto,  ad altri ministeri o ad agenzie, e
   fatte  in  ogni  caso  salve,  ai  sensi  e  per gli effetti degli
   articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15
   marzo   1997,   n.   59,   le  funzioni  conferite  dalla  vigente
   legislazione alle regioni ed agli enti locali.
  2.  Al ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse,
   le  funzioni  esercitate  dal  dipartimento  per  l'informazione e
   l'editoria,  istituito  presso  la  presidenza  del  consiglio dei
   ministri,  in  materia  di  diritto  d'autore  e  disciplina della
   proprieta' letteraria e promozione delle attivita' culturali.
 
          Nota all'art. 52:
            -  Per  il testo degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
          della legge n. 59 del 1997, si veda in nota all'art. 23.