Art. 54 
                            (Ordinamento) 
 
  1. Il ministero si articola in non piu' di dieci direzioni 
   generali,  coordinate  da  un  segretario   generale,   alla   cui
   individuazione   ed   organizzazione   si   provvede   ai    sensi
   dell'articolo 4. 
  2. L'organizzazione periferica del ministero si articola nelle 
   soprintendenze regionali, nelle soprintendenze di cui all'articolo
   30, comma 1, lettere a), b), e) e d) del  decreto  del  Presidente
   della Repubbica 3 dicembre 1975, n. 805, negli archivi di Stato  e
   nelle biblioteche pubbliche statali. Si applicano gli articoli 7 e
   8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 
  3. All'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, 
   sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In ogni regione a 
   statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna
   ai  dirigenti  individuati  a  norma  dei  provvedimenti  di   cui
   all'articolo 11, comma 1, e' conferito,  previa  comunicazione  al
   presidente della regione, con decreto del ministro, l'incarico  di
   dirigente della soprintendenza regionale per i  beni  culturali  e
   ambientali, d'ora indicato come soprintendente regionale".; 
    b) nel comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: 
   "Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, puo'  essere
   attribuito al soprintendente regionale il coordinamento  di  altre
   attivita' del ministero nella regione."; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il soprintendente 
   regionale esercita i poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge
   1 giugno 1939, n. 1089, su proposta dei soprintendenti di settore,
   i quali provvedono all'istruttoria dei  relativi  procedimenti  di
   iniziativa ovvero su impulso delle regioni e degli enti locali,  e
   segnala agli organi centrali competenti  ogni  elemento  utile  ai
   fini dell'esercizio della facolta' di cui  all'articolo  31  della
   legge 1 giugno 1939, n. 1089. Esercita altresi' i  poteri  di  cui
   all'articolo 82, comma 2, lettera a) del  decreto  del  Presidente
   della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e quelli a lui attribuiti
   dai provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.". 
 
          Note all'art. 54:
            -  Si  trascrive  il testo dell'art. 30, comma 1, lettere
          a),  b),  c)  e  d),  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  n.  805  del 1975 (Organizzazione del Ministero
          per i beni culturali e ambientali):
            "Art. 30. - Sono organi periferici  del  Ministero,  allo
          stato attuale della legislazione:
             a) le soprintendenze archeologiche;
             b) le soprintendenze per i beni artistici e storici;
             c)   le   soprintendenze   per   i   beni  ambientali  e
          architettonici;
             d)  le soprintendenze archivistiche;".
            - Si riporta il testo vigente  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo  n.  368/1998  (Istituzione del Ministero per i
          beni e le attivita' culturali,  a  norma  dell'articolo  11
          della  legge  15  marzo 1997, n.   59), come modificato dal
          presente decreto legislativo:
            "Art.  7  (Il  soprintendente  regionale).  -  1. In ogni
          regione a statuto ordinario e nelle regioni  Friuli-Venezia
          Giulia  e  Sardegna  ai  dirigenti  individuati a norma dei
          provvedimenti  di  cui  all'articolo  11,   comma   1,   e'
          conferito,   previa   comunicazione   al  presidente  della
          regione, con decreto del ministro, l'incarico di  dirigente
          della  soprintendenza  regionale  per  i  beni  culturali e
          ambientali, d'ora indicato come soprintendente regionale.
            2. Il  soprintendente  regionale  coordina  le  attivita'
          delle   soprintendenze   operanti   nella  regione  di  cui
          all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
          Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma  1,  puo'
          essere    attribuito   al   soprintendente   regionale   il
          coordinamento  di  altre  attivita'  del  ministero   nella
          regione. A tal fine provvede:
             a)  alla  programmazione  degli  interventi  delle spese
          ordinarie e straordinarie, individuando le priorita'  sulla
          base delle indicazioni delle soprintendenze e formulando le
          conseguenti   proposte   ai   fini  del  programma  di  cui
          all'articolo 3, comma 3;
             b) alla verifica  dell'attuazione  degli  indirizzi  del
          Ministro  e  degli  interventi  e  delle  spese programmate
          riferendo agli organi centrali;
             c)   all'analisi   delle   esigenze   funzionali   delle
          soprintendenze  e  alla  conseguente distribuzione ottimale
          delle risorse umane.
            3. Il soprintendente regionale esercita i poteri  di  cui
          agli  articoli 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, su
          proposta dei soprintendenti di settore, i quali  provvedono
          all'istruttoria  dei  relativi  procedimenti  di iniziativa
          ovvero su impulso delle regioni  e  degli  enti  locali,  e
          segnala agli organi centrali competenti ogni elemento utile
          ai  fini  dell'esercizio della facolta' di cui all'articolo
          31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Esercita altresi'  i
          poteri  di  cui  all'articolo  82,  comma 2, lettera a) del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
          616,  e  quelli  a  lui attribuiti dai provvedimenti di cui
          all'articolo 11, comma 1.
            4.  Il  soprintendente  regionale  e'  componente   della
          commissione di cui all'articolo 154 del decreto legislativo
          31  marzo  1998,  n.    112,  su  designazione del Ministro
          nell'ambito di quelle a lui spettanti.
            5. Per il periodo di svolgimento dell'incarico di cui  al
          comma  1  e'  attribuito  al  soprintendente  regionale  il
          trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2,  del
          decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29. Gli incarichi
          di soprintendente regionale possono essere  conferiti,  nel
          limite  del  cinque per cento degli stessi, con contratto a
          tempo determinato, a persone  aventi  i  requisiti  di  cui
          all'articolo   19,  comma  6,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29.".
            -  Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n.
          368/1998, e' il seguente:
            "Art. 8 (Soprintendenze e gestioni autonome). - 1. Con  i
          provvedimenti   di   cui   all'articolo  11,  comma  1,  le
          soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a),
          b) e c), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
          dicembre  1975,  n.  805,  possono  essere  trasformate  in
          soprintendenze    dotate    di    autonomia    scientifica,
          finanziaria,  organizzativa  e  contabile  qualora  abbiano
          competenza su complessi di  beni  distinti  da  eccezionale
          valore  archeologico,  storico, artistico o architettonico.
          A  ciascun  provvedimento  e'   allegato   l'elenco   delle
          soprintendenze  gia'  dotate  di  autonomia.  Ai  dirigenti
          preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta  il
          trattamento economico previsto dall'articolo 7, comma 5.
            2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia puo'
          essere  attribuita  anche  a musei, a biblioteche pubbliche
          statali,  ad  archivi   di   Stato   e   a   soprintendenze
          archivistiche.".