Art. 54 (Ordinamento) 1. Il ministero si articola in non piu' di dieci direzioni generali, coordinate da un segretario generale, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4. 2. L'organizzazione periferica del ministero si articola nelle soprintendenze regionali, nelle soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), e) e d) del decreto del Presidente della Repubbica 3 dicembre 1975, n. 805, negli archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali. Si applicano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 3. All'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti individuati a norma dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, e' conferito, previa comunicazione al presidente della regione, con decreto del ministro, l'incarico di dirigente della soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, d'ora indicato come soprintendente regionale".; b) nel comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, puo' essere attribuito al soprintendente regionale il coordinamento di altre attivita' del ministero nella regione."; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il soprintendente regionale esercita i poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, su proposta dei soprintendenti di settore, i quali provvedono all'istruttoria dei relativi procedimenti di iniziativa ovvero su impulso delle regioni e degli enti locali, e segnala agli organi centrali competenti ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della facolta' di cui all'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Esercita altresi' i poteri di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e quelli a lui attribuiti dai provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.".
Note all'art. 54: - Si trascrive il testo dell'art. 30, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali): "Art. 30. - Sono organi periferici del Ministero, allo stato attuale della legislazione: a) le soprintendenze archeologiche; b) le soprintendenze per i beni artistici e storici; c) le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici; d) le soprintendenze archivistiche;". - Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo n. 368/1998 (Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 7 (Il soprintendente regionale). - 1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti individuati a norma dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, e' conferito, previa comunicazione al presidente della regione, con decreto del ministro, l'incarico di dirigente della soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, d'ora indicato come soprintendente regionale. 2. Il soprintendente regionale coordina le attivita' delle soprintendenze operanti nella regione di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, puo' essere attribuito al soprintendente regionale il coordinamento di altre attivita' del ministero nella regione. A tal fine provvede: a) alla programmazione degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie, individuando le priorita' sulla base delle indicazioni delle soprintendenze e formulando le conseguenti proposte ai fini del programma di cui all'articolo 3, comma 3; b) alla verifica dell'attuazione degli indirizzi del Ministro e degli interventi e delle spese programmate riferendo agli organi centrali; c) all'analisi delle esigenze funzionali delle soprintendenze e alla conseguente distribuzione ottimale delle risorse umane. 3. Il soprintendente regionale esercita i poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, su proposta dei soprintendenti di settore, i quali provvedono all'istruttoria dei relativi procedimenti di iniziativa ovvero su impulso delle regioni e degli enti locali, e segnala agli organi centrali competenti ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della facolta' di cui all'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Esercita altresi' i poteri di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e quelli a lui attribuiti dai provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. 4. Il soprintendente regionale e' componente della commissione di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su designazione del Ministro nell'ambito di quelle a lui spettanti. 5. Per il periodo di svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 e' attribuito al soprintendente regionale il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Gli incarichi di soprintendente regionale possono essere conferiti, nel limite del cinque per cento degli stessi, con contratto a tempo determinato, a persone aventi i requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.". - Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 368/1998, e' il seguente: "Art. 8 (Soprintendenze e gestioni autonome). - 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento e' allegato l'elenco delle soprintendenze gia' dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 7, comma 5. 2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia puo' essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.".