Art. 68
(( Assicurazioni estere
1. All'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: «Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia
applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti
nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di
servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva e'
applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali sono
riscossi i redditi derivanti da tali contratti».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies e' inserito il
seguente:
«2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano
anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni. L'imposta di cui al comma 2 e'
commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di
assicurazione indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i
contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta
segnalano i contraenti nei confronti dei quali non e' stata applicata
l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta e' riscossa
mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2011. Per tale
periodo d'imposta il versamento dell'imposta deve essere effettuato
entro il 16 novembre 2012 sulla base del valore dei contratti in
essere al 31 dicembre 2011. ))
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 26-ter, comma 3 del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 ottobre 1973, n. 268, S.O., come modificato dalla
presente legge:
"3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2,
dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti
residenti nel territorio dello Stato e' dovuta un'imposta
sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50
per cento. L'imposta sostitutiva puo' essere applicata
direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti
nel territorio dello Stato in regime di liberta' di
prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale,
scelto tra i soggetti indicati nell'art. 23, che risponde
in solido con l'impresa estera per gli obblighi di
determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla
dichiarazione annuale delle somme. Nel caso in cui
l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle
imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio
dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi
ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva
e' applicata dai soggetti di cui all'art. 23 attraverso i
quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti.
L'imposta sostitutiva puo' essere applicata anche dai
soggetti di cui all'art. 23 attraverso il cui intervento
sono stati stipulati i contratti di assicurazione, qualora
i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attivita'
e contratti siano riscossi attraverso l'intervento dei
soggetti stessi. Il percipiente e' tenuto a comunicare, ove
necessario, i dati e le informazioni utili per la
determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la
relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione
sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed
informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti
direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui
all'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.".
Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209 (Disposizioni urgenti in materia di
razionalizzazione della base imponibile, di contrasto
all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le
assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di
imposta di bollo), modificato dalla presente legge,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2002, n.
225.
Si riporta l'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.:
"Art. 14. (Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo)
Sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai
sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
allegate alle dichiarazioni ;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari
determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie
Si riporta l'art. 3 della citata Legge n. 212 del 2000:
"Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)
1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.".