Art. 69
Disposizioni finanziarie
1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307 e' incrementata di 24,9 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 26,7 milioni di euro per l'anno 2013.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6,
comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1 e 2, 12, comma 5, 16,
commi da 1 a 4, 31, comma 1, 32, (( 33, comma 5, )) 51, 59, comma 4,
e comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a ((
135.292.408 euro per l'anno 2012, 113.780.489 euro per l'anno 2013,
234.261.620 euro per l'anno 2014, 414.587.450 euro per l'anno 2015,
316.600.000 euro per l'anno 2016 e 318.200.000 euro a decorrere
dall'anno 2017, che aumentano a 190.458.408 euro per l'anno 2012, a
137.780.489 euro per l'anno 2013, a 274.261.620 euro per l'anno 2014,
a 464.587.450 euro per l'anno 2015, a 366.600.000 euro per l'anno
2016 e a 368.200.000 euro per l'anno 2017 )) ai fini della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento
netto, si provvede:
a) (( quanto a 185.458.408 euro per l'anno 2012, a 132.780.489 euro
per l'anno 2013, a 128,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 108,7
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 )), con le maggiori
entrate e le minori spese derivanti dagli articoli 11, commi 1 e 2,
14, comma 2, e 68, commi 1 e 2 del presente decreto;
b) quanto a 140.661.620 milioni di euro per l'anno 2014, a
355.887.450 milioni di euro per l'anno 2015, a 257.900.000 euro per
l'anno 2016, a 259.500.000 euro per l'anno 2017 e a 209.500.000 a
decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione lineare delle voci di
spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, e'
autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme.
Le amministrazioni(( , in sede di predisposizione del disegno di
legge di bilancio, possono proporre )) variazioni compensative, anche
relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel
rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;
(( b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012,
2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
))
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
per l'attuazione del presente decreto.
(( 3-bis. Al fine di semplificare l'organizzazione degli enti
territoriali locali, di assicurare il conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica e di contribuire al contenimento della spesa
pubblica, nonche' in ottemperanza al disposto dell'articolo 23, comma
22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le province
autonome di Trento e di Bolzano prevedono, nell'ambito della propria
autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento
previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che gli
incarichi conferiti all'interno delle comunita' di valle siano svolti
a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna
forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano
compatibilmente con le competenze attribuite alle province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle
relative norme di attuazione. ))
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 10, comma 5 del citato decreto-legge
n. 282 del 2004:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Si riporta l'art. 14 del citato decreto-legge n. 112
del 2008:
"Art. 14. Expo Milano 2015
1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita'
connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano
2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi
internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti
del Bureau International des Expositions (BIE) e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009,
45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per
l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564
milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per
l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro
tempore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, e' nominato Commissario straordinario del
Governo per l'attivita' preparatoria urgente, il quale, con
proprio provvedimento, puo' nominare uno o piu' delegati
per specifiche funzioni . Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
presidente della regione Lombardia e sentiti i
rappresentanti degli enti locali interessati, sono
istituiti gli organismi per la gestione delle attivita',
compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il
governo complessivo degli interventi regionali e sovra
regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia
pro tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le
modalita' di erogazione dei finanziamenti.".
Si riporta l'art. 23, comma 22 del citato decreto-legge
n. 201 del 2011:
"22. La titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o
organo di natura elettiva di un ente territoriale non
previsto dalla Costituzione e' a titolo esclusivamente
onorifico e non puo' essere fonte di alcuna forma di
remunerazione, indennita' o gettone di presenza, con
esclusione dei comuni di cui all' art. 2, comma 186,
lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modificazioni.".
Si riporta l'art. 27 della Legge 5 maggio 2009, n. 42
(Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103:
"Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti
speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di
perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di stabilita'
interno e all'assolvimento degli obblighi posti
dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalita'
stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
e secondo il principio del graduale superamento del
criterio della spesa storica di cui all' art. 2, comma 2,
lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono
conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, delle funzioni da esse effettivamente
esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei
costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le
medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni
e, per le regioni e province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.
Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le
specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura
il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all' art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'
art. 8, comma 1, lettera b), della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate,
nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli
statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse
norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche
mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento
o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a
statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio
dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle
norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le
predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali
in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di
finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale
nei casi in cui questa rientri nella competenza della
regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
del sistema tributario con riferimento alla potesta'
legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome in materia di
tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai
sensi dell' art. 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni
di cui all' art. 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove
funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni a
statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
di attuazione e i decreti legislativi di cui all' art. 2
definiranno le corrispondenti modalita' di finanziamento
aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle
leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al
presente art. sono invitati a partecipare, in conformita'
ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle
province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all' art. 4 svolge anche
attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti
concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di
tale funzione la Commissione e' integrata da un
rappresentante tecnico della singola regione o provincia
interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali della presente legge e dei principi che da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia
autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e
per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e per valutare la congruita' delle
attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi di cui alla
presente legge e con i nuovi assetti della finanza
pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' assicurata
l'organizzazione del tavolo.".