Art. 74 
 
                     Lavori soggetti a collaudo 
                 (art. 248, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Sono soggetti a collaudo tutti i lavori di cui agli articoli 33,
62 e 63, eseguiti con cottimi, in amministrazione diretta e  mediante
i reparti del Genio. 
  2. Non sono soggetti a collaudo gli interventi  in  amministrazione
diretta e quelli a cottimo regolati  da  lettera  ordinativo,  per  i
quali e' rilasciato un certificato di buona  esecuzione  redatto  dal
responsabile del procedimento per l'esecuzione. 
  3. Per i lavori di manutenzione eseguiti con soli  cottimi,  l'Ente
che ha autorizzato l'esecuzione delle opere, ai sensi  dell'art.  68,
puo' disporre anche  la  redazione  di  un  certificato  di  regolare
esecuzione da parte del direttore dei lavori. 
  4. I lavori di cui al comma  1  eseguiti  mediante  i  reparti  del
Genio, anche con l'ausilio  di  personale  di  truppa,  per  i  quali
l'importo di forniture, noli e cottimi superi la soglia  comunitaria,
sono soggetti alla disciplina  del  collaudo  in  corso  d'opera  che
comprende anche gli  accertamenti  circa  la  rispondenza  di  quanto
eseguito  o  fornito  alle  prescrizioni  tecniche   comprese   nelle
scritture private ai fini di quanto previsto all'art. 66, comma 5. 
  5.   L'accertamento   di   conformita'   delle   prestazioni   alle
prescrizioni  tecniche,  fino  agli  importi  previsti  dalla  soglia
comunitaria, si effettua  nell'ambito  del  certificato  di  regolare
esecuzione  ovvero  da  parte  di  organismi  interni   appositamente
nominati dal responsabile del procedimento.