Art. 76 
 
               Documenti da consegnare al collaudatore 
                 (art. 250, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Per il collaudo dei lavori sono forniti all'organo  di  collaudo
il progetto, le  eventuali  varianti  intervenute  in  corso  d'opera
nonche', per i lavori in amministrazione diretta, i rendiconti  delle
spese effettuate per manodopera, materiali  e  noleggi,  completi  di
fatture quietanziate, e,  per  i  lavori  a  cottimo  fiduciario,  la
documentazione prevista per i lavori a ditta.