Art. 75
Risoluzione di succursali italiane di banche extracomunitarie
1. Quando una succursale italiana di una banca avente sede legale
in uno Stato terzo non e' sottoposta a risoluzione in questo Stato
oppure ricorre una delle circostanze di cui all'art. 74, comma 4, la
Banca d'Italia, se necessario per l'interesse pubblico, puo' adottare
nei confronti della succursale azioni di risoluzione, al ricorrere di
almeno una delle seguenti circostanze:
a) la succursale non soddisfa piu', o rischia di non soddisfare,
le condizioni stabilite per l'autorizzazione e l'esercizio
dell'attivita', e non vi sono prospettive che un intervento del
settore privato, un'azione di vigilanza o una misura dello Stato
terzo permetta alla succursale di soddisfare quelle condizioni o di
evitare il dissesto in tempi ragionevoli;
b) la banca avente sede legale nello Stato terzo non e' disposta
a, o non e' o non sara' probabilmente in grado di adempiere alla
scadenza le proprie obbligazioni nei confronti dei creditori
residenti o aventi sede legale nell'Unione Europea o le obbligazioni
sorte o contabilizzate attraverso la succursale, e risulta che non e'
stata aperta ne' verra' presumibilmente aperta in tempi ragionevoli
nello Stato terzo una risoluzione o una procedura concorsuale nei
confronti della banca avente sede legale in quello Stato;
c) nello Stato terzo e' stata avviata una risoluzione della banca
o e' stata notificata alla Banca d'Italia l'intenzione dell'autorita'
di risoluzione dello Stato terzo di avviarla.
2. Nell'adozione delle azioni previste dal comma 1, la Banca
d'Italia tiene conto degli obiettivi della risoluzione e si attiene,
in quanto pertinenti, ai principi di cui all'art. 22, nonche' ai
requisiti relativi all'applicazione delle misure di risoluzione di
cui al Titolo IV, Capo IV.
3. Si applica l'art. 65.