Art. 76
Cooperazione con le autorita' degli Stati terzi
1. In mancanza di un accordo internazionale di cooperazione
stipulato dall'Unione Europea con uno Stato terzo ai sensi dell'art.
93, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, che disciplini il
riconoscimento e l'esecuzione delle misure di risoluzione adottate in
Stati terzi, la Banca d'Italia puo' concludere protocolli di
cooperazione non vincolanti, conformi agli accordi quadro conclusi
dall'ABE con le autorita' degli Stati terzi.
2. I protocolli di cooperazione conclusi ai sensi del presente
articolo possono comprendere disposizioni su:
a) lo scambio delle informazioni necessarie per la preparazione e
l'aggiornamento dei piani di risoluzione;
b) la consultazione e la cooperazione nell'elaborazione dei piani
di risoluzione, nonche' i principi per l'esercizio dei poteri
previsti dagli articoli 74 e 75 e dei poteri analoghi previsti dal
diritto dello Stato terzo;
c) lo scambio delle informazioni necessarie per l'applicazione
delle misure di risoluzione, nonche' per l'esercizio dei poteri di
risoluzione e dei poteri analoghi previsti dal diritto dello Stato
terzo;
d) i meccanismi di allerta precoce e di consultazione reciproca
prima di adottare misure di prevenzione o di gestione delle crisi
idonee a ripercuotersi sulla banca o sul gruppo;
e) il coordinamento delle comunicazioni al pubblico in caso di
azioni congiunte di risoluzione;
f) le procedure e le intese per lo scambio di informazioni e la
cooperazione, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), compresi, se
del caso, l'istituzione e il funzionamento di gruppi di gestione
delle crisi.
3. La stipula di protocolli di cooperazione con autorita' di Stati
terzi non preclude alla Banca d'Italia la possibilita' di concludere
accordi bilaterali o multilaterali con le autorita' di Stati terzi ai
sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.
4. I protocolli di cooperazione conclusi dalla Banca d'Italia ai
sensi del presente articolo sono notificati all'ABE.