Art. 77
Scambio di informazioni riservate
1. La Banca d'Italia e il Ministro dell'economia e delle finanze
scambiano informazioni riservate con le autorita' di risoluzione
extracomunitarie al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:
a) l'autorita' di risoluzione extracomunitaria e' soggetta a
obblighi di riservatezza considerati almeno equivalenti a quelli
previsti dall'art. 5, ferma restando l'applicabilita' del diritto
sulla protezione dei dati personali;
b) le informazioni sono necessarie per l'esercizio da parte
dell'autorita' extracomunitaria delle funzioni di risoluzione a essa
affidate, nonche' utilizzate esclusivamente a tali fini.
2. Se le informazioni in possesso della Banca d'Italia o del
Ministero dell'economia e delle finanze provengono da un altro Stato
membro, esse possono essere comunicate a un'autorita' di risoluzione
extracomunitaria solo al verificarsi congiunto delle seguenti
condizioni:
a) l'autorita' di risoluzione dello Stato membro che ha trasmesso
l'informazione ha dato il proprio assenso alla comunicazione;
b) la comunicazione delle informazioni avviene esclusivamente ai
fini stabiliti dall'autorita' di risoluzione dello Stato membro che
ha comunicato l'informazione.
3. Ai fini del presente articolo le informazioni sono considerate
riservate se sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal
diritto dell'Unione Europea.