Art. 142 
 
 
              (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi) 
 
  1.    Le    stazioni    appaltanti    che    intendono    procedere
all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i  servizi  di  cui  al
presente Capo rendono nota tale intenzione  con  una  delle  seguenti
modalita': 
  a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di  cui
all'allegato XIV, parte I, lettera F,  conformemente  ai  modelli  di
formulari di cui all'articolo 72; 
  b) mediante un avviso di preinformazione, che viene  pubblicato  in
maniera continua e contiene le informazioni di cui all'allegato  XIV,
parte I. L'avviso di preinformazione si riferisce  specificamente  ai
tipi di servizi che saranno oggetto  degli  appalti  da  aggiudicare.
Esso indica che gli  appalti  saranno  aggiudicati  senza  successiva
pubblicazione  e  invita  gli  operatori  economici   interessati   a
manifestare il proprio interesse per iscritto. 
  2. Il  comma  1  non  si  applica,  allorche'  sia  utilizzata  per
l'aggiudicazione  di  appalti  pubblici  di  servizi  una   procedura
negoziata senza previa  pubblicazione  in  presenza  dei  presupposti
previsti dall'articolo 63. 
  3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico
per i servizi di cui all'articolo 119 rendono noto il risultato della
procedura  d'appalto  mediante  un  avviso  di  aggiudicazione,   che
contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera H,
conformemente ai modelli di formulari di cui  all'articolo  72.  Esse
possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal
caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al piu' tardi trenta giorni
dopo la fine di ogni trimestre. 
  4. Per gli appalti pari o superiori alle soglie di cui all'articolo
35, i modelli di formulari di  cui  ai  commi  1  e  3  del  presente
articolo sono stabiliti dalla Commissione europea  mediante  atti  di
esecuzione. 
  5.  Gli  avvisi  di  cui  al  presente  articolo  sono   pubblicati
conformemente all'articolo 72.